Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e penalità di mora (TAR Lombardia n. 3781 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e la condanna alla piena esecuzione entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Sussistono i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va fissata, su richiesta di parte, nella misura degli interessi legali, che il legislatore considera non manifestamente iniqua, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e termine finale coincidente con l’esecuzione ovvero con la perdita del potere in capo all’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4026/2023 del 30 novembre 2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 1.012,68 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
L’Amministrazione si è costituita per resistere. Il giudizio è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto il presupposto dell’ottemperanza: l‘inadempimento dell’Amministrazione non è contestato, poiché la sentenza azionata non ha ricevuto esecuzione. Nel percorso argomentativo rileva altresì l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, documentato dall’attestazione di cancelleria, e la sua notificazione all’Amministrazione.
Su queste basi il ricorso è stato ritenuto fondato, con conseguente condanna a dare piena esecuzione alla sentenza n. 4026/2023, anche per le spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, escludendo alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. La norma consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano ragioni ostative. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere l’astreinte, individuando il termine finale nel momento dell’esecuzione ovvero nella perdita del potere in capo all’Amministrazione per effettivo trasferimento al commissario, secondo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, confermato da Sez. III n. 4711 del 2014 e Sez. V n. 2547 del 2012. La misura è parametrata, per ciascun giorno di ritardo, a una percentuale della somma liquidata, composta dal capitale e dalle spese di giudizio ed esclusa degli interessi maturati e degli oneri accessori; tale percentuale è stata fissata nel saggio d’interesse legale, limite ritenuto non manifestamente iniquo dalla disposizione richiamata. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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