Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1259 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso fondato su titolo avente efficacia di giudicato davanti al giudice ordinario, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., va accolto quando l’Amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al comando giudiziale. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo l’esatta misura di capitale e interessi essere verificata secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR dichiara l’inottemperanza, assegna all’Ente un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3163 del 29.09.2023, accertava il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3/8 anni fino al conseguimento della fascia 9/14, in applicazione della clausola di salvaguardia dell’art. 2 del CCNL Comparto Scuola 4 agosto 2011, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato, è stata eseguita dall’Amministrazione solo per la ricostruzione della carriera, ma non per le differenze retributive e le spese. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR sottolinea che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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