Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3338 del 23.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro passata in giudicato, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non abbia effettuato alcun pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum del credito e la mancata allegazione dell’andamento della procedura da parte dell’amministrazione resistente confermano l’inadempimento. Il giudice assegna un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza n. 1157/2024, depositata il 07.03.2024, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, aveva accertato l’illegittimità della condotta del Ministero per aver attribuito incarichi di supplenza a collaboratori scolastici collocati in posizione inferiore in graduatoria rispetto al ricorrente per l’anno scolastico 2020/21. Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato in luogo della collaboratrice scolastica indicata e aveva condannato il Ministero a riconoscere, ai fini giuridici ed economici, il servizio che il ricorrente avrebbe dovuto prestare per il periodo dal 21.09.2020 al 30.06.2021, con pagamento delle relative spettanze, oltre alle spese di lite.
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al solo fine di conseguire gli emolumenti non corrisposti, senza estendere l’azione alle spese di lite distratte in favore del difensore. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto il titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Su questa base il collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum né ha indicato l’andamento della procedura. Da ciò deriva la dichiarazione di inottemperanza.
Il giudice assegna quindi al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorso è accolto nei limiti esposti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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