Modifica del preventivo di connessione solo senza alterazione della soluzione tecnica (TAR Lombardia n. 3588 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, la modifica del preventivo di connessione già accettato è consentita solo quando non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione, oppure previo accordo tra gestore di rete e richiedente. Ove la richiesta di modifica determini lo spostamento dell’ubicazione dell’impianto di produzione e la variazione del punto di immissione sulla rete esistente, essa non integra una modifica del preventivo, ma una nuova domanda di connessione. Il gestore di rete, pertanto, legittimamente rigetta la richiesta di modifica, senza che ciò gli imponga di elaborare un nuovo preventivo nell’ambito della pratica in corso. È illegittima la deliberazione dell’Autorità che ritenga inadeguata la motivazione del diniego fondata sull’alterazione sostanziale della soluzione tecnica accettata.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, emetteva nel 2016 un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione per un impianto di produzione eolica da 60 kW. La ditta richiedente accettava il preventivo e, poco dopo, presentava istanza di modifica ai sensi dell’art. 7.8 del TICA, chiedendo lo spostamento dell’impianto su un diverso sito e la traslazione della potenza prenotata su un differente tronco di linea.
Il gestore rigettava l’istanza, qualificandola come nuova domanda di connessione e rilevando l’alterazione sostanziale della soluzione tecnica già accettata. La ditta proponeva reclamo all’Autorità, che lo accoglieva con deliberazione n. 256/2017/E/EEL, ritenendo inadeguata la motivazione del diniego e prescrivendo l’emissione di un nuovo preventivo. Il gestore impugnava la deliberazione davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del TICA, distinguendo la fase anteriore all’accettazione del preventivo da quella successiva. Prima dell’accettazione, il richiedente può chiedere una modifica e il gestore può elaborare un nuovo preventivo o motivare il rifiuto. Dopo l’accettazione, invece, la modifica è ammessa nei soli limiti dell’art. 7.8, comma 2, del TICA, cioè quando non comporti alterazioni della soluzione tecnica o previo accordo tra le parti.
Il giudice richiama l’orientamento della Sezione, dal quale dichiara di non volersi discostare, secondo cui non è possibile modificare il preventivo quando le modifiche proposte determinino un’evidente alterazione della soluzione tecnica precedentemente individuata: in tali casi occorre richiedere un nuovo preventivo (TAR Milano, sez. I, 15 aprile 2024, n. 1094 e n. 1095). Viene altresì valorizzata la sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 6206/2017, che ha ritenuto legittime le condizioni contrattuali del gestore limitative delle modifiche del preventivo, coerentemente con le esigenze di istruttoria e di non aggravamento del procedimento.
Nel caso concreto, la richiesta della ditta comportava sia lo spostamento della localizzazione dell’impianto, sia il cambio del punto di inserimento sulla rete, con necessità di sviluppare un impianto di rete ben più ampio rispetto al preventivato. Tali modifiche sostanziali, osserva il Collegio, impediscono la modifica del preventivo già accettato, ma non precludono l’elaborazione di uno nuovo.
Da qui l’erroneità della deliberazione impugnata: il gestore non aveva negato l’elaborazione di un nuovo preventivo, ma la modifica di quello accettato, in ragione della ritenuta alterazione sostanziale della soluzione tecnica. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della deliberazione dell’Autorità e condanna dell’amministrazione resistente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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