Cartellone docente non pagato: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3328 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme, l’amministrazione che non abbia provveduto entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è inottemperante, quando il credito non sia contestato nell’an e nel quantum e non risultino eseguiti pagamenti neppure parziali. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito pertanto non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.