La mancata riproposizione delle riserve nell’atto di sottomissione non integra rinuncia (Cass. civ. Sez. 1 n. 4893 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che abbia tempestivamente iscritto le proprie riserve nel registro di contabilità e le abbia confermate nel conto finale non è gravato da alcun obbligo di reiterarle in occasione della sottoscrizione di un atto di sottomissione relativo a una variante progettuale. La mancata riproposizione delle riserve in tale atto, destinato a differenti funzioni, non può pertanto assumere il valore di un comportamento concludente rinunciatorio, essendo necessaria una dichiarazione espressa di volontà abdicativa oppure una condotta univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi delle riserve. Con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, l’onere di iscrizione della riserva sorge solo nel momento in cui la potenzialità dannosa del fatto divenga percepibile dall’appaltatore secondo criteri di ordinaria diligenza e buona fede.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’ATI, aveva convenuto in giudizio l’Autorità portuale per ottenere il pagamento di maggiori oneri correlati a quattro riserve iscritte nel registro di contabilità, relative all’esecuzione di un appalto per il completamento di una banchina portuale. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda con riferimento a due riserve, ritenendole tempestive in quanto concernenti fatti di natura continuativa. La stazione appaltante, soccombente in appello, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che la società aveva rinunciato alle riserve mediante la sottoscrizione, senza riproposizione delle stesse, degli atti di sottomissione alle perizie di variante, e che comunque le riserve erano tardive per non essere state iscritte nel verbale di consegna dei lavori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 31 del D.M. n. 145 del 2000 la disciplina applicabile ratione temporis. Tale norma impone, a pena di decadenza, l’iscrizione delle riserve sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo al fatto pregiudizievole e, comunque, nel registro di contabilità alla firma immediatamente successiva, con la conferma delle riserve nel conto finale. La pronuncia ha quindi escluso che tra gli atti idonei a ricevere la riserva possa annoverarsi l’atto di sottomissione, valorizzando la natura di tale negozio, accessorio rispetto al contratto di appalto e volto a disciplinare l’esecuzione di lavori in variante, senza effetti transattivi sulle pretese già azionate.
I giudici di legittimità hanno richiamato il proprio precedente di Cass., Sez. 1, n. 10603 del 2024, secondo cui la sottoscrizione di un atto di sottomissione non può essere intesa come rinuncia alle riserve già avanzate, difettando una dichiarazione espressa di volontà abdicativa o un comportamento concludente univoco. L’assenza di una condotta doverosa di reiterazione esclude che la mancata riproposizione integri un comportamento omissivo significativo: si tratta di un “non comportamento” privo di valenza concludente. La Corte ha inoltre precisato che l’atto di sottomissione può eventualmente ospitare un accordo transattivo sulle riserve, ma la semplice mancata menzione di queste ultime non può assumere valore abdicativo.
Quanto alla dedotta decadenza, la Corte ha condiviso l’accertamento di merito secondo cui l’indisponibilità delle aree di cantiere costituiva un fatto ad effetti continuativi, la cui potenzialità dannosa non era percepibile dall’appaltatore al momento del verbale di consegna dei lavori. Solo a seguito dell’impianto del cantiere e della redazione del progetto operativo l’impresa aveva potuto verificare l’effettiva consistenza delle aree consegnate, sicché correttamente la riserva era stata iscritta nel registro di contabilità in occasione del primo stato di avanzamento lavori, quale primo atto utile a riceverla. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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