Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1208 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna alla parte pubblica un termine congruo, di regola trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro il termine fissato adottando ogni atto necessario, comprese le variazioni di bilancio. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato quando la sola nomina del commissario assolva funzione acceleratoria e non emergano ragioni di dubbio sul sollecito adempimento.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 589 dell’8.10.2025, ha condannato il Ministero a corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è stata notificata in copia conforme, ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale il 16.2.2026, e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Marche per il pagamento delle somme liquidate, non essendo intervenuta l’ottemperanza dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notificazione del titolo all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato, non risultando eseguiti i titoli indicati in epigrafe. Il TAR rileva che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’accertamento del silenzio-inadempimento poggia sul decorso del termine di legge e sull’assenza di contestazioni sostanziali.

Il tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni soltanto se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, e con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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