Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1202 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza. La mera costituzione formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non vale a paralizzare l’azione esecutiva. Il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 623/2025 ha riconosciuto il diritto di una docente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, con le modalità ivi precisate. La sentenza, pubblicata il 23.10.2025 e notificata il 30.10.2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 24 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione dell’azione esecutiva risultava dunque integralmente soddisfatta.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha sottolineato che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il difetto di contestazione ha quindi lasciato priva di sostegno ogni resistenza all’esecuzione.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione, ad istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.
Sulle spese, il Collegio ha osservato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. Ha quindi condannato l’amministrazione al relativo pagamento, liquidato in dispositivo, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9289 del 2025, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il dispositivo ha così accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza, nominato il commissario ad acta e posto le spese a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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