Selezione interna per incarico di struttura semplice: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3370 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali di struttura semplice nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La selezione interna riservata al personale già in possesso della qualifica dirigenziale, basata sulla comparazione dei curricula e su un colloquio individuale, non costituisce una procedura concorsuale per l’assunzione di cui al comma 4 dell’art. 63 cit., ma si risolve in una mera prosecuzione del preesistente rapporto di lavoro, in cui l’amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

L’ASST Melegnano e Martesana aveva bandito una selezione interna, pubblicata il 21.11.2025, per il conferimento di un incarico quinquennale di responsabile della Struttura semplice “Area ad alta intensità medica”, articolazione interna della SC DEA di I livello Vizzolo. La ricorrente, dirigente sanitario in servizio presso l’azienda, impugnava l’atto di ammissione del controinteressato alla selezione, il verbale della Commissione Esaminatrice che aveva espresso giudizio favorevole nei confronti del candidato selezionato, e la deliberazione n. 248 del 26.03.2026 con cui il Direttore Generale aveva conferito l’incarico. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e la condanna dell’ASST al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ravvisando l’integrità del contraddittorio e la completa trattazione delle questioni. Ha poi esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, ritenendola fondata. Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, sottolineando come la deroga di cui al comma 4 riservi al giudice amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. Nel caso in esame, ha osservato il Tribunale, non si verteva in una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione né alla copertura di un diverso posto, trattandosi piuttosto di una selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a favore di un dipendente già in possesso della relativa qualifica, basata sulla comparazione dei curricula e su un colloquio individuale, senza approvazione di una graduatoria finale.

Il TAR ha qualificato l’avviso come una procedura di interpello riservato ai dirigenti ospedalieri già in servizio, che si risolve in una mera prosecuzione del rapporto dirigenziale in essere. L’amministrazione, in tale contesto, agisce con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Quanto alle difese della ricorrente, il Collegio ha precisato che il recente orientamento giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione amministrativa per gli incarichi di struttura complessa, fondato sull’art. 20, comma 1, legge n. 118/2022 che ha novellato l’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, non è riferibile agli incarichi di struttura semplice, non contemplati dalla novella. Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale autorità competente e concessione del termine per la riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm., compensando infine le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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