Il payback dei dispositivi medici è attività vincolata: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14235 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui un’azienda fornitrice di dispositivi medici contesta la determinazione del payback dovuto per gli anni 2015-2018 coinvolge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dal potere amministrativo. L’attività delle Regioni di definire l’elenco delle aziende e gli importi dovuti è meramente vincolata e ricognitiva di dati tecnico-contabili, senza alcuna discrezionalità: la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, poiché il meccanismo del ripiano era prevedibile e noto alle imprese sin dal 2015, non ledendo l’affidamento né la libertà di impresa.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto con cui la Regione ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, e la relativa nota esplicativa sulle modalità di calcolo della quota dovuta. Con il ricorso, la società ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del meccanismo del payback, lamentando la violazione dei principi di capacità contributiva, affidamento, proporzionalità e libertà di impresa, e ha contestato le modalità con cui la Regione ha ricalcolato il fatturato, assumendo un’incompetenza rispetto alle competenze ministeriali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del payback dei dispositivi medici, introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98/2011 e rimodulato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il superamento del tetto di spesa è certificato con decreto ministeriale, mentre alle Regioni è demandato solo un compito attuativo: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende e imporre il pagamento della quota, il cui ammontare è il risultato di un calcolo matematico su dati già determinati a livello statale.
Quanto alle questioni di illegittimità costituzionale, il Collegio le ritiene infondate. Il meccanismo del ripiano, con le relative percentuali (40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% per il 2017 e 2018), era già noto alle imprese fin dal 2015, prima dell’indizione delle gare, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 139 e n. 140 del 2024. Le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento integrale dei prezzi di vendita, dovendo considerare, con ordinaria diligenza, l’alea derivante dal possibile sforamento del tetto.
In relazione al quantum, il Tribunale qualifica l’attività regionale come attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità, anche tecnica. Il provvedimento regionale non è espressione di un potere autoritativo, ma un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili sul quantum debeatur, che instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa. La società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non mediato dall’esercizio di un potere discrezionale.
Conseguentemente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (nn. 28429 del 2022, 8188 del 2022, 10089 del 2020), il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le censure relative alla determinazione dell’importo, essendo la controversia devoluta al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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