Ribasso del cento per cento sui servizi tecnici ammesso senza divieto espresso (TAR Lazio n. 5144 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché il canone della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. La clausola del disciplinare che vieta il ribasso “pari a zero né a cento”, formulata al singolare e collocata nella sezione dedicata alle istruzioni di compilazione della busta economica, si riferisce all’offerta nel suo complesso e non alla singola componente relativa al ribasso sulla quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. È quindi ammissibile l’offerta che propone il ribasso del 100% su detta quota del 35%, in quanto il compenso professionale resta comunque garantito per la residua parte del 65% a prezzo fisso, in conformità all’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Una stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, suddiviso in quattro lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara prevedeva che l’importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza fosse ribassabile limitatamente alla quota del 35%, con attribuzione di un massimo di 2 punti. La società risultata seconda graduata in un lotto aveva offerto un ribasso del 100% su tale quota del 35%. Il terzo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per violazione della clausola del disciplinare secondo cui “il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo l’interpretazione proposta dalla ricorrente non condivisibile. In primo luogo, il Collegio ha applicato i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando che l’inciso sul divieto del ribasso pari a zero o a cento è formulato al singolare, sicché va riferito all’offerta complessiva e non alle plurime componenti economiche. Inoltre, la clausola è inserita nella sezione dedicata alle istruzioni materiali per la compilazione della busta economica, e non in prossimità della disciplina del criterio di valutazione relativo al ribasso sulla quota del 35%.
Il Collegio ha poi escluso che l’interpretazione funzionale-teleologica sostenuta dalla ricorrente possa trovare accoglimento. L’assunto secondo cui il ribasso del 100% contrasterebbe con il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali è stato smentito richiamando il D.lgs. n. 209/2024, che ha introdotto all’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023 la regola per cui, negli appalti integrati, il 65% dell’importo dei servizi tecnici è a prezzo fisso non ribassabile, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La controinteressata ha quindi proposto un ribasso non dell’intero compenso professionale, ma solo della quota del 35%, in conformità alla nuova disciplina normativa.
Da ultimo, il TAR ha richiamato il principio per cui l’interpretazione della legge di gara deve avvenire secondo buona fede ai sensi dell’art. 1366 c.c. e alla luce dei principi della fiducia e del risultato di cui agli artt. 1 e 2 del codice dei contratti. Ne consegue che deve preferirsi l’interpretazione letterale delle previsioni della lex specialis, evitando di integrare in sede interpretativa regole di gara non chiaramente desumibili dal testo. A fronte di una clausola che espressamente ammetteva il ribasso integrale sulla quota del 35%, non poteva desumersi da una previsione ambigua, relativa alla compilazione dell’offerta complessiva, un divieto implicito di esclusione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede