Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 872 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, sempre che il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato all’Amministrazione soccombente, e che sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La reiterata e seriale inosservanza dei giudicati civili da parte della medesima Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di propria competenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente. Il titolo è passato in giudicato dopo la notifica del 12.03.2025.
Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Infine, rilevata la serialità del contenzioso per l’inerzia del Ministero, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Nota della Redazione
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