Falso innocuo sull’idoneità alloggiativa non vizia il diniego di emersione (TAR Piemonte n. 880 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione falsa di idoneità alloggiativa non integra il presupposto per il rigetto dell’istanza di emersione prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, poiché tale requisito non è contemplato né dalla norma né dal d.m. 27 maggio 2020. Ove ricorra il falso innocuo — documentazione contraffatta dall’intermediario incaricato, ignorata dall’interessato e prontamente surrogata con quella genuina — la falsità non riveste efficacia viziante e la procedura non può essere definita negativamente. Il principio generale di inammissibilità della domanda basata su documentazione contraffatta non opera in via automatica quando il falso è inidoneo a offendere l’interesse protetto e non è subiettivamente ascrivibile allo straniero.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Acquisiti i pareri di competenza, la Prefettura convocava le parti per la sottoscrizione del rapporto di lavoro. Emergeva dall’istruttoria che il documento attestante l’idoneità alloggiativa era falso: la ricevuta autentica corrispondeva a un’anagrafica diversa e a un’istanza definita negativamente.
Dopo il preavviso di rigetto, l’Amministrazione adottava il decreto di diniego fondato sulla produzione contraffatta. Il ricorrente impugnava il provvedimento con un unico motivo di eccesso di potere e violazione di legge, contestando che l’idoneità alloggiativa non costituisce requisito della procedura emersiva. L’istanza cautelare era respinta con l’ordinanza n. 20 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso l’efficacia viziante del falso documentale ove ricorrano i presupposti del falso innocuo. In particolare, Cons. Stato, sez. III, n. 7194 del 2025 ha chiarito che il mendacio in materia migratoria è colpito da un disvalore generale, ma la ricostruzione normativa peccherebbe di astrattezza se trascurasse la condotta riparatoria dello straniero.
Il Giudice amministrativo richiama l’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 4, comma 2 del medesimo testo unico, che sanciscono l’inammissibilità della domanda basata su documentazione contraffatta. Tuttavia, tale principio generale non è invocabile in via analogica attraverso l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che riguarda la falsità ideologica, mentre nel caso di specie si è in presenza di un vero e proprio falso materiale.
Il passaggio decisivo riguarda la collocazione sistematica del requisito. L’art. 5 d.m. 27 maggio 2020 non annovera l’idoneità alloggiativa tra i requisiti di ammissibilità della domanda di emersione; essa rileva ex art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 ai fini della stipula del contratto di soggiorno. Il Collegio richiama inoltre Cons. Stato, sez. IV, n. 3014 del 2016, secondo cui il falso è innocuo — secondo un giudizio ex ante — quando non v’era alcuna possibilità di offendere l’interesse protetto.
Sul piano soggettivo, lo straniero era ignaro del contenuto dei documenti, avendo fatto incolpevolmente affidamento sull’intermediario a causa della mancata conoscenza della lingua italiana. Appreso del falso, si è adoperato immediatamente: ha disconosciuto la documentazione, ha presentato istanza di riesame corredata del certificato genuino, non accolta dalla Prefettura con nota meramente conformativa. Il Collegio ritiene contrario alla finalità di regolarizzazione un’interpretazione eccessivamente formalistica, e accoglie il ricorso annullando il provvedimento, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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