Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3527 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, incombendo su di essa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando il ritardo sia ascrivibile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione. Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa Amministrazione non ha diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 3.000,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento di interessi a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono stati inoltre riscontrati il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione del titolo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne consegue l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con esclusione delle spese processuali distratte in favore del procuratore.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. Ha ritenuto fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla medesima questione, anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria, con incidenza sulle capacità organizzative del Ministero.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il compenso in capo al commissario, essendo questi un dirigente della stessa Amministrazione e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando sul punto T.A.R. Calabria n. 1706 del 2024 e T.A.R. Campania n. 5142 del 2024.

Il dispositivo ha quindi ordine di esecuzione entro novanta giorni, rigetto della domanda ex lett. e), nomina del commissario in via sostitutiva e condanna alle spese liquidate in € 500,00 oltre accessori, distratte in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *