Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3531 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, integra il presupposto per l’ordine di esecuzione. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ. In caso di persistente inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., e la regola di gratuità dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 3.04.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.

Con ordinanza presidenziale il Collegio ha imposto il deposito della prova della notifica all’amministrazione, avvertendo che la carenza documentale avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha ridepositato la ricevuta di consegna della notifica indirizzata correttamente all’Ufficio Centrale del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato il presupposto oggettivo: si tratta dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’azione di ottemperanza. Ha poi accertato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha dato atto della documentata notificazione della sentenza all’indirizzo proprio del Ministero, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notifica inizialmente carente è stata sanata dal rideposito della ricevuta di consegna.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il compenso, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo un orientamento confermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142.

Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi di motivazione, con condanna del Ministero alle spese, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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