Carta docente: ottemperanza parziale e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3526 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di eseguire la sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e assegna un termine per l’adozione degli atti necessari. La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., è manifestamente iniqua e va respinta quando il ritardo dipende dall’ingente contenzioso e dalla complessità organizzativa del procedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto ad alcun compenso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, ha agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza al giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro. Con la prima, la n. 2071 del 16 maggio 2023, il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della stessa per un valore di 1.000,00 euro oltre accessori. Con la seconda, la n. 4561 del 10 ottobre 2024, aveva accertato il medesimo diritto per l’anno scolastico 2022-2023.

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna del Ministero al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha versato in atti la determina dirigenziale di pagamento delle spese di lite liquidate nella prima sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Le sentenze ottemperande sono state notificate presso la sede dell’ente e sono passate in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del Tribunale di Catania. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. La domanda di esecuzione è dunque ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla ricorrente, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda. Queste ultime, infatti, non costituiscono oggetto del ricorso introduttivo e risultano distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

È stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., giudicata manifestamente iniqua. Il Collegio osserva che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’ingente contenzioso generatosi sulla questione, anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero. L’esecuzione delle sentenze sulla Carta docente comporta, inoltre, un procedimento complesso che coinvolge più soggetti: gli Uffici territoriali competenti per il pagamento di spese e accessori e gli Uffici centrali per la predisposizione della Carta e l’assegnazione delle relative risorse finanziarie. Sul punto il Tribunale richiama il TAR Veneto, sez. I, n. 1950 del 29 ottobre 2025.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di provata professionalità. Il commissario, previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, dovrà insediarsi e provvedere entro 90 giorni, curando l’allocazione in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria. A espletamento avvenuto, dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione.

Quanto al compenso, il Collegio esclude il diritto del commissario a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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