Ricalcolo prelievo quote latte privo di effetto ex art. 10-bis d.l. n. 69/2023: improcedibilità (TAR Lombardia n. 1127 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo dell’importo del prelievo supplementare nel settore quote latte, già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. A seguito di tale intervento normativo, il ricorso proposto avverso una siffatta comunicazione di ricalcolo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’atto impugnato è stato espressamente privato di effetti dal legislatore. La sopravvenienza normativa, configurandosi come factum principis, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società agricola aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la comunicazione con cui AGEA aveva comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare imputato all’azienda per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi, in esecuzione di precedenti sentenze dell’autorità giudiziaria. La ricorrente aveva altresì chiesto l’annullamento di ogni atto connesso, compreso l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti istituito presso l’Agenzia ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009.
Nel corso del giudizio, la società agricola rappresentava che l’art. 10-bis, quarto comma, del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, aveva disposto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo i nuovi commi. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato nel 2022, quindi in data antecedente, la ricorrente chiedeva che venisse disposta l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta formulata dalla società ricorrente nella memoria depositata, fondata sull’espressa previsione dell’art. 10-bis, quarto comma, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023. Tale disposizione stabilisce che le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto.
La fattispecie concreta rientrava pienamente nell’ambito applicativo della norma, atteso che la comunicazione impugnata era stata notificata alla società in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione, come dedotto dalla stessa ricorrente e non contestato dall’Agenzia. L’intervento normativo aveva quindi eliminato la lesione della sfera giuridica dell’azienda agricola, facendo venir meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Anche l’Agenzia resistente, nella propria memoria, era pervenuta ad analoghe conclusioni, riconoscendo la sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non ha rilevato ragioni per discostarsi dalle concilianti richieste delle parti, dichiarando il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, qualificando l’intervento normativo come factum principis, ossia come evento sopravvenuto non imputabile alle parti e idoneo a determinare l’improcedibilità del giudizio.
Nota della Redazione
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