Non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del commissario ad acta per cessata materia del contendere (TAR Molise n. 151 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta integrale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, comprensiva del pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio e delle spese legali, determina la cessazione della materia del contendere tra le parti. Da ciò consegue che l’istanza con la quale il commissario ad acta, rinunciando all’incarico, chiede al giudice dell’ottemperanza la nomina di un differente organo commissariale deve essere dichiarata improcedibile, non essendovi più luogo a provvedere sulla sostituzione. L’esecuzione spontanea e successiva alla nomina del commissario ad acta fa venire meno l’interesse alla definizione del procedimento sostitutivo, rendendo la relativa istanza priva di oggetto.
Il Fatto
La ricorrente, docente di sostegno, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla supplenza annuale per l’anno scolastico 2023/24, con attribuzione del relativo punteggio e condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle retribuzioni perse, pari a una somma determinata, oltre interessi e spese di lite.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, che, con sentenza, aveva accolto il ricorso condannando il Ministero a dare esecuzione al giudicato e nominando un primo commissario ad acta nella persona del Direttore generale per il personale scolastico. Il commissario nominato, tuttavia, aveva depositato istanza di rinuncia all’incarico, chiedendo al Tribunale di provvedere alla nomina di un differente organo, ritenendo non congrua la propria competenza in ragione della riorganizzazione del Dicastero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente ricostruito il quadro procedurale, rammentando il contenuto della sentenza ottemperata e della propria precedente sentenza di accoglimento del ricorso per ottemperanza, con la quale era stato nominato il commissario ad acta.
Nel valutare l’istanza di sostituzione del commissario rinunciatario, il Collegio ha però rilevato che la parte ricorrente aveva depositato memorie con le quali aveva dato atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, anche con riguardo alle spese legali. Allo stesso esito era pervenuta la difesa erariale, che aveva depositato le attestazioni di avvenuto pagamento.
In considerazione di tali sopravvenienze, il Tribunale ha ritenuto che sull’istanza di sostituzione del commissario ad acta non vi fosse più luogo a provvedere, essendo stato nel frattempo effettuato integralmente il pagamento dovuto. L’esecuzione spontanea della sentenza, intervenuta medio tempore, ha infatti determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo improcedibile l’istanza del commissario rinunciatario e superflua ogni decisione sulla sua sostituzione.
In accoglimento di tale ricostruzione, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del commissario ad acta per cessazione della materia del contendere tra le parti.
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Nota della Redazione
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