L’equiparazione postuma del primo soccorso al pronto soccorso viola la par condicio (TAR Lombardia n. 4090 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali per il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, l’equiparazione postuma, disposta dopo l’approvazione della graduatoria, tra il titolo valutabile previsto dal bando (“pronto soccorso”) e un titolo differente dichiarato dai concorrenti (“primo soccorso” o corso per l’uso del defibrillatore) costituisce un’alterazione delle regole di gara e una lesione della par condicio, in quanto introduce un nuovo e diverso titolo non previsto dalla lex specialis. L’attribuzione del punteggio in assenza del titolo richiesto è illegittima e il giudice, trattandosi di criterio on/off privo di profili discrezionali, può procedere alla riformulazione della graduatoria. La previsione che, in caso di parità di punteggio, attribuisce priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda, ove difforme dal Regolamento comunale che indica specifici titoli di preferenza, non trova applicazione in assenza di ex aequo.
Il Fatto
Il Comune di San Donato Milanese approvava un bando per il rilascio di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente (NCC), prevedendo tra i titoli valutabili quello del certificato di “pronto soccorso” e quello del “titolo di studio”. Il ricorrente, perito turistico, non dichiarava il possesso dell’attestato di primo soccorso, ritenendo di non avere il titolo richiesto, e si classificava terzo con 27 punti.
Il primo e il secondo classificato ottenevano 1 punto ciascuno per il possesso di attestazioni di partecipazione a corsi di primo soccorso, pur avendo il primo presentato un certificato per l’uso del defibrillatore. Dopo l’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione inviava ai soli candidati che avevano dichiarato il possesso del titolo una nota di “chiarimenti”, equiparando il primo soccorso al pronto soccorso e confermando la validità della graduatoria. Il ricorrente impugnava gli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha preliminarmente rilevato la differenza tra i titoli di preferenza di cui all’art. 9 ed all’art. 10 del Regolamento comunale: i primi costituiscono titoli valutabili secondo i criteri stabiliti dal bando, mentre i secondi operano come criteri di preferenza in caso di parità di punteggio. Ha inoltre evidenziato la non conformità al Regolamento della previsione del bando che attribuiva priorità all’ordine cronologico delle domande in caso di ex aequo.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il certificato di pronto soccorso non è equiparabile a quello di primo soccorso o ad altri titoli assimilabili, essendo corsi differenti, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella nota successiva. L’equiparazione effettuata dopo l’approvazione della graduatoria ha introdotto, nella sostanza, un nuovo titolo valutabile non previsto dalla legge di gara, alterando le regole e ledendo la par condicio. Eventuali esigenze di chiarimento avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a riaprire i termini per consentire la produzione del diverso titolo.
Il Tribunale ha quindi escluso l’attribuzione di 1 punto al primo e al secondo classificato, rideterminando i punteggi in 28 e 26,5 punti. Il ricorrente, con 27 punti, si è collocato al secondo posto, risultando assegnatario di una delle autorizzazioni. La modifica della graduatoria ha fatto venir meno l’interesse allo scrutinio del secondo motivo.
Con osservazioni obiter, il Collegio ha comunque ritenuto non irrazionale la previsione del titolo di studio, atteso che risponde all’esigenza di riconoscere ai livelli di istruzione più elevati una proporzionale performance professionale, soprattutto nella relazione con gli utenti, e rientra nell’esercizio della discrezionalità dell’ente.
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Nota della Redazione
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