Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche per partecipazioni tramite società quotata (TAR Veneto n. 155 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente nei confronti delle società quotate e delle società da esse controllate, non delle pubbliche amministrazioni socie. Ne deriva che l’amministrazione che acquisisca una partecipazione societaria, anche indiretta, per il tramite di una propria società quotata, è tenuta agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5 del T.U.S.P. e alla trasmissione della delibera all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house, che conserva tale natura anche se quotata. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’Autorità a esperire anche l’azione avverso il silenzio per contestare l’inerzia dell’ente.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e gestore di servizi pubblici secondo il modello in house providing, controlla una società che, con atto del 21 luglio 2023, ha acquisito l’intero capitale sociale di un’altra società operante nel settore del relining. L’operazione ha internalizzato l’attività, senza che i Comuni soci adottassero alcuna delibera.
L’A.G.C.M., dopo aver acquisito informazioni, ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, contestando la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. Quarantadue Comuni hanno riscontrato negativamente il parere, nove sono rimasti silenti. L’Autorità ha quindi proposto ricorso avanti al giudice amministrativo, tra cui quello in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990 non è circoscritta alla sola azione di annullamento, ma si estende a tutte le azioni del processo amministrativo, compresa quella avverso il silenzio. Il parere motivato costituisce atto di diffida e il bene giuridico protetto resta unitario.
Né rileva che l’operazione si sia già perfezionata. La inefficacia del contratto prevista dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. è norma sugli effetti negoziali e non limita il potere dell’Autorità di contestare l’inerzia a monte. Diversamente, l’ente resterebbe libero di sottrarsi ai controlli semplicemente omettendo la delibera.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. La norma riferisce l’esonero alle sole società quotate. Il dato letterale è univoco, e la clausola, in quanto derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione. Le amministrazioni socie non vi trovano menzione e restano destinatarie degli obblighi del Testo unico. La legge delega n. 124/2015 conferma che la differenziazione riguarda i tipi societari, non gli adempimenti degli enti.
Pertanto, combinando gli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., l’amministrazione che acquisisca una partecipazione anche indiretta deve adottare la delibera analiticamente motivata e trasmetterla all’Autorità. L’obbligo si accentua quando l’acquisto è compiuto da una società in house, che mantiene tale natura malgrado la quotazione, con conseguente controllo analogo dei Comuni soci.
Da ciò l’illegittimità dell’inerzia del Comune, l’annullamento del riscontro negativo e la condanna a conformarsi al parere entro sessanta giorni. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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