Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1279 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da un diverso plesso giurisdizionale, non può integrare il titolo azionato né interpretare il giudicato oltre i suoi confini. La domanda di ottemperanza proposta quando l’amministrazione emani, in corso di causa, il provvedimento richiesto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le pretese ulteriori, estranee al perimetro oggettivo del giudicato, vanno fatte valere dinanzi al giudice competente nei limiti del titolo formatosi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza di una sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro. Con quel titolo il Ministero era stato condannato a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, a collocare l’interessata nella fascia stipendiale corrispondente e a pagare le conseguenti differenze retributive.

Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza con richiesta di nomina di un commissario ad acta. In corso di causa è stato però emesso il decreto di ricostruzione della carriera, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha contestato il computo dell’anzianità, l’esclusione dell’anno 2013 per effetto del blocco stipendiale e il mancato riconoscimento della progressione nelle fasce stipendiali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso originario. L’emanazione, in corso di causa, del decreto oggetto di motivi aggiunti ha reso improcedibile la domanda di ottemperanza iniziale, essendo venuta meno la situazione di inerzia dell’amministrazione su cui essa si fondava.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità limitatamente al profilo della violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. Il giudice dell’ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il titolo, quando questo sia stato adottato da un giudice di diverso ordine su questione rientrante nella sua giurisdizione. Richiamando Cons. Stato n. 4433/2016, il Collegio ha osservato che quella censura poteva essere proposta nelle sedi di gravame.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, i poteri cognitori del giudice amministrativo sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato. Non è consentita alcuna interpretazione del giudicato, né tantomeno una sua integrazione, come affermato da Consiglio di Stato, sez. IV, 20/05/2020, n. 3196.

Nel merito, per la restante parte il ricorso è stato respinto. Dal provvedimento impugnato emerge l’avvenuto riconoscimento del servizio pre-ruolo utile indicato in sentenza, pari ad anni 7, mesi 3 e giorni 14, come chiarito dal decreto dirigenziale. Le ulteriori pretese, legate alla ricostruzione complessiva della carriera e all’esatta interpretazione del giudicato, esulano dal perimetro oggettivo del giudizio di ottemperanza. Esse potranno essere esperite, nei limiti del titolo formatosi, dinanzi al giudice ordinario entro l’ordinario termine di prescrizione.

In ragione della peculiarità della materia e della sopravvenienza provvedimentale, il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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