Silenzio sull’acquisizione sanante ex art. 42-bis e obbligo di provvedere (TAR Basilicata n. 482 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato può sollecitare l’Amministrazione ad avviare il procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’inerzia è configurabile come silenzio-inadempimento impugnabile davanti al giudice amministrativo. La scelta tra acquisizione e restituzione resta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, non essendo il giudice di legittimità abilitato a sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. L’eventuale usucapione pubblica non è opponibile quando il termine ventennale decorre solo dal 30.6.2003 e la volontà rivendicativa del proprietario è stata manifestata con ricorso giurisdizionale con effetto interruttivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno diffidato il Comune resistente ad adottare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 relativamente ad alcune aree di loro proprietà, occupate e irreversibilmente trasformate nell’ambito di una procedura espropriativa mai conclusa, con richiesta di regolamentazione economica indennitaria e di ristoro dei danni. Il Comune è rimasto inerte.
I proprietari hanno quindi impugnato il silenzio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Comune resistente ha sostenuto l’inesistenza dell’obbligo di provvedere, assumendo l’intervenuta usucapione dei terreni e, per una porzione, la loro donazione a un terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui l’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 sussiste ogni volta che ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento, sorgendo nel privato una legittima aspettativa a conoscerne il contenuto. Pur non contemplando l’art. 42-bis un avvio a istanza di parte, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel riconoscere al privato la facoltà di sollecitare il procedimento e all’Amministrazione il corrispondente obbligo di provvedere.
L’art. 42-bis configura un procedimento ablatorio sui generis, con base legale precisa, struttura semplificata ed effetti prodotti sempre ex nunc: non è sanatoria di un illecito pregresso, ma risposta autonoma a esigenze pubbliche realizzabili solo mediante il mantenimento dell’opera. La scelta tra acquisizione e restituzione, tuttavia, resta nella discrezionalità dell’Amministrazione, non sostituibile dal giudice di legittimità.
Nel caso concreto, è circostanza non controversa che le aree siano state occupate e trasformate per realizzare opere pubbliche, senza alcun procedimento espropriativo ritualmente avviato o concluso. Il Comune non ha contestato l’originaria proprietà, con conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 64, commi 2 e 4, cod. proc. amm.
L’eccezione di usucapione pubblica non è accolta. Il Collegio ritiene non dirimente il dibattito sulla compatibilità dell’usucapione dei beni illecitamente occupati con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla C.E.D.U., poiché nel caso di specie il termine ventennale decorre solo dal 30.6.2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, e il ricorso giurisdizionale proposto dai proprietari ha avuto effetto interruttivo. La volontà rivendicativa è stata manifestata con il ricorso definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4336 del 31.7.2012 e con le ulteriori iniziative successivamente esperite.
Quanto alla dedotta donazione di una porzione a un terzo, la difesa del Comune è rimasta sul piano della mera asserzione, senza allegazione dell’atto né indicazione della data di trascrizione, necessaria al computo del decennio della usucapione abbreviata. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sulla diffida nel termine di novanta giorni e nomina, in caso di ulteriore inadempienza, del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Potenza.
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Nota della Redazione
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