Accesso ai dati sanitari del de cuius tra interesse ereditario e riservatezza (TAR Toscana n. 1400 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2-terdecies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, non circoscrive l’esercizio dei diritti sui dati personali del defunto ai soli eredi legittimi o legittimari. Legittimato è anche chi agisce per un interesse proprio, in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il divieto eventualmente posto dal defunto non può pregiudicare l’esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte né il diritto di difendere in giudizio i propri interessi. L’accesso a dati sanitari del de cuius resta subordinato al requisito della stretta indispensabilità per la tutela di diritti di pari rango e al vaglio di un bilanciamento concreto con la riservatezza post mortem. La Pubblica Amministrazione e il giudice amministrativo non possono anticipare valutazioni sull’ammissibilità o decisività del documento nel giudizio futuro, salvo che manchi in modo evidente il collegamento con le esigenze difensive.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto alla Direzione Provinciale INPS di Prato copia dei certificati medici relativi alla pensione di invalidità e/o accompagnamento concessa a una persona poi deceduta. L’istanza poggia su un interesse patrimoniale: l’istante riferisce di essere stata nominata erede testamentaria universale in un primo testamento olografo, seguito da un secondo testamento che attribuisce i beni ad altro soggetto. Ritiene che la testatrice non fosse capace di intendere e di volere al momento della redazione del secondo atto, anche in ragione di un’amministrazione di sostegno disposta dal Giudice Tutelare, e dichiara di voler agire in sede civile per impugnarlo.

La ASL competente ha consegnato le cartelle cliniche. L’INPS ha invece respinto la richiesta, invocando la tutela dei dati personali del defunto e sostenendo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-terdecies d.lgs. n. 196/2003, i diritti post mortem spetterebbero ai soli eredi legittimari e non a quelli testamentari. La ricorrente ha impugnato il diniego con ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a., chiedendo l’annullamento e l’ordine di ostensione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, imperniato sulla pretesa nullità del provvedimento per difetto degli elementi essenziali ex art. 21-septies legge n. 241/1990, è respinto. Il diniego è stato comunicato mediante messaggio PEC recante la provenienza dalla direzione provinciale competente e munito di segnatura. Il collegio richiama l’art. 6 d.lgs. n. 82/2005 e gli artt. 5-bis e 48 del CAD: la posta elettronica certificata garantisce data certa, integrità e valore legale equivalente alla raccomandata, e costituisce mezzo ordinario di comunicazione con professionisti e imprese (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5534 del 2023). L’identificazione dell’organo emanante è quindi ravvisabile.

Il secondo motivo è accolto. Il collegio ricostruisce il rapporto tra art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e art. 60 d.lgs. n. 196/2003, distinguendo tra riservatezza “semplice”, dove l’interesse difensivo è tendenzialmente prevalente, e riservatezza “rafforzata” dei dati sensibili e supersensibili, che impone un bilanciamento secondo necessarietà, indispensabilità e parità di rango (Cons. Stato, Sez. V, n. 2922 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 8558 del 2024).

Sul versante della protezione dei dati del defunto, il TAR rileva che il Considerando n. 27 del GDPR esclude dall’ambito del Regolamento i dati delle persone decedute e che l’art. 2-terdecies colma tale vuoto con una previsione ampia. La norma non limita la legittimazione ai soli eredi legittimi o legittimari: consente l’accesso a chi vanti un interesse proprio o agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione. I limiti previsti, compreso l’eventuale divieto scritto del defunto, non possono pregiudicare i diritti patrimoniali derivanti dalla morte né la difesa in giudizio. Il collegio richiama TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 1284 del 2022, che ha esteso tale disciplina all’accesso alle cartelle cliniche dei defunti.

Quanto al nesso di strumentalità, il giudice amministrativo non deve svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento nel giudizio civile, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4 del 2021; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del 2020). Nella specie la ricorrente ha qualificato la propria posizione patrimoniale e manifestato l’interesse all’impugnazione del testamento successivo, con ciò integrando un interesse diretto, concreto e attuale.

Il collegio ritiene irrilevanti le difese dell’INPS. L’avvenuto rilascio della documentazione da parte della ASL attiene a un procedimento di accesso autonomo. La contestazione sulla qualità di erede, in ragione della revoca intervenuta con il secondo testamento, afferisce al merito della controversia sui titoli successori ed è estranea al giudizio. Il ricorso è accolto, il diniego annullato e il diritto all’ostensione dichiarato, con termine di trenta giorni per provvedere. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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