Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3308 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’intervenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e la mancata esecuzione, anche parziale, del titolo notificato e munito di formula esecutiva, integrano gli estremi dell’inottemperanza al giudicato. Se l’amministrazione non contesta il credito nell’an e nel quantum e non fornisce alcuna indicazione sull’andamento della procedura, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ponendo gli oneri e le spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice, è munita di formula esecutiva ed è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione si costituisce in giudizio con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto l’amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Da tali rilievi deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Il ricorso è dunque fondato e viene accolto.
Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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