La prescrizione di stagionalità dei manufatti balneari è legittima (TAR Lazio n. 11390 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione con cui l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, nel rilasciare il parere favorevole ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, limita a un periodo dell’anno (nella specie, otto mesi) l’installazione di manufatti amovibili al servizio della balneazione in area vincolata è legittima. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza. La stagionalità delle strutture costituisce ragionevole punto di equilibrio tra l’interesse turistico-economico e la tutela del vincolo, essendo funzionale a evitare la definitiva compromissione del bene. La natura “stagionale” o “non stagionale” dei manufatti è stabilita dal titolo autorizzatorio, non dalla mera previsione della lettera B.26) dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017.
Il Fatto
Alcuni concessionari di aree del demanio lacuale del Lago di Albano, nel Comune di Castel Gandolfo, avevano richiesto l’autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata per l’installazione di chioschi, cabine e servizi igienici a supporto dell’attività balneare. La Soprintendenza competente, nel parere vincolante, aveva subordinato l’assenso alla condizione che i manufatti avessero carattere temporaneo e fossero installati per non più di otto mesi all’anno. Il Comune, recependo la prescrizione, rilasciava le autorizzazioni ai singoli concessionari.
I ricorrenti impugnavano sia il parere ministeriale sia gli atti comunali, deducendo eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria. Sostenevano che il vincolo paesaggistico non potesse essere “comprimibile a singhiozzo” e che i disciplinari di concessione e il regolamento comunale non contemplassero limiti temporali alla permanenza delle strutture, censurando inoltre la disparità di trattamento rispetto ad altre attività insistenti nelle adiacenze.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, in via preliminare, ha respinto la richiesta di stralcio della documentazione prodotta dall’Avvocatura, aderendo a una lettura sostanziale del gravame: le autorizzazioni comunali prodotte in giudizio, di contenuto identico per tutti i ricorrenti, costituivano i provvedimenti effettivamente impugnati, mutuando la condizione imposta nel parere unico della Soprintendenza. Ha invece disposto lo stralcio della memoria di replica depositata dall’amministrazione in quanto unico scritto difensivo illustrativo delle proprie ragioni, presentato oltre il termine per le memorie conclusionali di cui all’art. 73 cod. proc. amm., in violazione del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. La valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici del Lago di Albano — area vincolata ex artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004 — è stata positiva proprio perché subordinata alla natura amovibile e stagionale dei manufatti. La prescrizione non è sintomo di illogicità, ma espressione del bilanciamento tra interessi: consente l’esercizio dell’attività nel periodo di maggiore affluenza e garantisce il ripristino dell’assetto naturale del bene al termine della stagione, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa citata in motivazione.
La previsione della lettera B.26) dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017, che menziona manufatti di carattere “non stagionale”, non è dirimente: la stessa norma contempla anche le opere stagionali, ed è il singolo titolo a qualificare la natura dell’installazione. Nel caso di specie, né il regolamento PUA né i disciplinari di concessione contenevano indicazioni sulla non stagionalità, e il nulla-osta idraulico regionale descriveva le opere come destinate a esigenze stagionali.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha richiamato il principio per cui non può invocare il trattamento più favorevole illegittimamente accordato a terzi chi sia stato legittimamente destinatario di una prescrizione più rigorosa, sicché l’istanza istruttoria è stata ritenuta irrilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese nei confronti del Ministero della cultura per la tardiva attività difensiva.
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Nota della Redazione
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