Inottemperanza al giudicato e potere-dovere del giudice di nominare commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3309 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato di condanna quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza si fonda sull’assenza di pagamenti, anche parziali, e sull’inerzia difensiva dell’amministrazione, che non contesta il credito nell’an e nel quantum. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso. La nomina preventiva del commissario costituisce strumento di effettività della tutela, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3389 del 19 ottobre 2023, ha accertato il diritto di una docente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare il credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an né nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo, e assegna un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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