Ottemperanza al giudicato e nullità della nota che nega la perdurante efficacia (TAR Sardegna n. 1220 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha annullato il provvedimento di decadenza da un titolo edilizio, è nulla la nota con cui l’amministrazione neghi il ripristino degli effetti di quel titolo, perché tale efficacia è conseguenza automatica della pronuncia giurisdizionale e su di essa l’amministrazione non può più esprimersi in via discrezionale. Le ragioni ostative fondate sul successivo conseguimento di titoli edilizi asseritamente incompatibili perdono rilievo a fronte della volontà del privato di dare esecuzione al titolo originario. All’amministrazione non compete svolgere valutazioni di convenienza o opportunità in luogo del privato, salvo che sappia enucleare concreti profili di pubblico interesse che ostacolino la realizzazione del progetto originario. In difetto di tali ragioni, il ricorso è accolto e, per il caso di perdurante inottemperanza, si prefigura la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui questo TAR aveva annullato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza dal P.U. n. 659/2021. Con istanza del 17 giugno 2025 la società ha chiesto chiarimenti sulla procedura per recuperare il volume autorizzato, confermando l’interesse alla realizzazione del progetto.
Il Comune ha riscontrato che non sussistevano i presupposti per ripristinare l’efficacia del titolo originario, osservando che la volumetria comprendeva un bonus del 25% e che i successivi P.U. n. 450/2024 e n. 138/2025 avevano rideterminato lo stato legittimo dell’immobile. La ricorrente ha quindi impugnato quella nota, chiedendone la nullità per violazione del giudicato o, in subordine, l’annullamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio dichiara inammissibili i documenti allegati alla memoria di replica comunale, perché depositati in violazione dei termini di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. La verifica processuale è assorbente e delimita il materiale utilizzabile per la decisione di merito.
Nel merito, il TAR ricorda che la sentenza n. 74/2025 ha già ripristinato nella sfera giuridica della ricorrente gli effetti del P.U. n. 659/2021. Da ciò discende che la nota del 17 giugno 2025, nella parte in cui afferma l’insussistenza dei presupposti per il ripristino, è affetta da nullità per violazione del giudicato: quel ripristino opera come conseguenza automatica della pronuncia e su di esso l’amministrazione non poteva più esercitare alcuna discrezionalità.
Il collegio affronta poi le ragioni ostative rappresentate dal Comune, incentrate sul richiamo all’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 e all’individuazione dello stato legittimo nei titoli successivi. Tali ragioni vengono ritenute recessive rispetto alla volontà della ricorrente di dare esecuzione al titolo originario. Il TAR esclude che l’amministrazione possa sostituirsi al privato in calcoli di convenienza o opportunità circa la realizzazione di un progetto non compatibile con lo stato attuale dei lavori.
Il punto di equilibrio è individuato nel pubblico interesse: l’amministrazione può opporsi solo enucleando le ragioni che ostacolano la realizzazione del progetto originario. Nel caso concreto simili ragioni mancano, essendosi il Comune limitato ad affermare l’incompatibilità dello stato di fatto e la conseguente impossibilità di ripristino.
Il ricorso è quindi accolto e la nota comunale è dichiarata nulla, con ordine di esecuzione del giudicato. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine di sessanta giorni, il collegio prefigura la nomina di un commissario ad acta; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.