Piscina nel nucleo rurale e assenso dei proprietari: illegittimo il soprassessorio (TAR Toscana n. 155 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contingentamento delle piscine realizzabili nell’ambito del nucleo rurale, disposto dallo strumento urbanistico per evitare la proliferazione e il conseguente stravolgimento dell’assetto paesaggistico, non implica la necessità dell’assenso di tutti i proprietari delle aree ricadenti nel nucleo per il rilascio del permesso di costruire. La norma che impone un siffatto assenso istituisce una gestione condivisa tra soggetti terzi e limita l’esercizio del diritto di proprietà per ragioni non direttamente inerenti alla tutela del territorio; essa richiede una base legale esplicita. La delibera di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni non ha efficacia immediatamente lesiva, costituendo un mero atto endoprocedimentale e preparatorio: essa non può fondare una misura soprassessoria di salvaguardia né una richiesta di integrazione documentale.
Il Fatto
La ricorrente presenta al Comune un’istanza di permesso di costruire per una piscina pertinenziale a un’unità abitativa di sua proprietà situata in zona rurale. L’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esprime parere favorevole all’intervento. Il Comune sospende l’esame dell’istanza, ritenendo che l’opera contrasti con il piano operativo adottato, nella parte in cui prescrive l’assenso di tutti i proprietari delle aree ricadenti nel nucleo rurale; a ciò aggiunge la necessità di un previo accertamento del Genio Civile sulla natura di talune opere già realizzate.
La ricorrente impugna l’atto di sospensione e la correlata richiesta di integrazioni e, in via subordinata, la delibera consiliare di approvazione delle controdeduzioni con le allegate norme tecniche. Il Comune eccepisce l’irricevibilità per tardività rispetto alla delibera di adozione del piano e l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio separa nettamente due piani. Il contingentamento delle piscine realizzabili per nucleo rurale risponde all’esigenza di impedire la proliferazione e il conseguente stravolgimento dell’assetto paesaggistico. Diverso è che l’Ente approvi norme che disciplinano direttamente i rapporti tra proprietari del medesimo nucleo, istituendo gestioni condivise che limitano l’esercizio del diritto per ragioni non inerenti alla tutela del territorio. Tra i due profili non vi è rapporto di reciproca implicazione: il conflitto tra più proprietà per la realizzazione dell’unica piscina ben potrebbe trovare soluzione secondo il criterio della prevenzione, richiamato dal TAR Firenze, sez. III, n. 762 del 2023.
L’assenza nel piano adottato di una previsione, esplicita o implicita, sull’assenso di tutti i proprietari esime il Collegio dall’esaminare il quarto motivo, relativo alla possibilità che un simile assenso sia imposto da una norma di piano istitutiva di una gestione condivisa tra soggetti non comproprietari dell’istanza.
Le eccezioni del Comune non reggono. L’irricevibilità si fonda sull’errata premessa che il piano adottato contenga la prescrizione dell’assenso. La carenza di interesse è esclusa perché l’impugnativa non colpisce una declaratoria di improcedibilità dell’istanza, ma la sospensione del suo esame: l’accoglimento consente la produzione della documentazione richiesta. Quanto alla seconda ragione del soprassessorio, il Genio Civile ha poi svolto in senso favorevole all’istante la propria attività di accertamento, sicché quella causa di sospensione è venuta meno.
Nel merito il primo motivo è fondato. La delibera di approvazione delle controdeduzioni, a differenza del piano adottato, non è dotata di efficacia immediatamente lesiva: è mero atto endoprocedimentale e preparatorio rispetto all’atto di definitiva approvazione dello strumento urbanistico, insuscettibile di modificare il piano adottato, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3925 del 2008. La previsione sul consenso degli altri proprietari, autonomamente introdotta da tale delibera, non poteva quindi determinare la sospensione dell’esame dell’istanza né giustificare la richiesta di integrazione documentale.
Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione: sono annullati il provvedimento di sospensione e la correlata richiesta di integrazioni, limitatamente alla parte relativa all’atto di assenso degli altri proprietari, con onere per il Comune di riattivare il procedimento entro sessanta giorni. Il terzo motivo resta assorbito; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.