Ritardo Questura su fotosegnalamento non pregiudica conversione permesso stagionale (TAR Puglia n. 1633 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine massimo di validità del visto per lavoro stagionale non giustifica, di per sé solo, il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno quando la scadenza è riconducibile al ritardo dell’Amministrazione nel fissare l’appuntamento per i rilievi foto dattiloscopici. L’art. 5, comma 3-bis, lett. a), e l’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 vanno letti in senso sostanziale: l’Amministrazione è tenuta ad accogliere l’istanza qualora, al momento della valutazione, ricorrano tutti i requisiti che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa e da ogni carenza formale non imputabile all’istante. L’approccio sostanziale del legislatore impedisce di sacrificare l’interesse dello straniero al solo fine di rispettare il principio logico-formale secondo cui solo il titolo ancora efficace sarebbe suscettibile di conversione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, fa ingresso in Italia il 12 febbraio 2023 munito di visto di ingresso per lavoro stagionale della durata di 279 giorni, a seguito di nulla osta rilasciato al datore di lavoro. Questi muore il 16 febbraio 2023, prima della stipula del contratto di soggiorno. Il 13 aprile 2023 il lavoratore chiede alla Prefettura un appuntamento per avviare la pratica; nel maggio 2023 gli viene rilasciato il contratto di soggiorno con indicazione del decesso e della richiesta di permesso per attesa occupazione, e in pari data invia il kit postale alla Questura.

L’appuntamento per il fotosegnalamento viene fissato al 22 novembre 2023, oltre sei mesi dopo. In quella sede la Questura notifica un preavviso di irricevibilità, contestando l’avvenuta scadenza del termine del visto. Le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non mutano l’esito: l’Amministrazione adotta il provvedimento di irricevibilità e archiviazione. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, che in via cautelare sospende il provvedimento; l’ordinanza viene poi riformata in appello dal Consiglio di Stato, che ordina la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5, comma 3-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 fissa in nove mesi la durata complessiva del permesso per lavoro stagionale; l’art. 24, commi 7 e 8, conferma il limite dei nove mesi in un periodo di dodici. Dal combinato disposto si ricava che il lavoratore deve rientrare al termine del periodo massimo, salvo che sia titolare di permesso per motivi diversi.

Nel caso concreto il ricorrente aveva effettivamente esaurito il periodo di permanenza il 18 novembre 2023, prima dell’appuntamento del 22 novembre. Il Tribunale però esclude che tale circostanza basti a fondare il rigetto. Il superamento del termine sarebbe stato evitato se la Questura avesse fissato tempestivamente l’appuntamento, e la scadenza non è in alcun modo addebitabile a una condotta negligente dell’istante, che già il 13 aprile 2023 aveva attivato la procedura.

Il Collegio valorizza il dato temporale: l’istanza è stata presentata molto prima della scadenza del visto, e il ritardo nella fissazione dei rilievi foto dattiloscopici è imputabile all’Amministrazione. Questa, nel valutare la richiesta, avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi, compresi quelli sopravvenuti, essendo tenuta ad accogliere l’istanza se, al momento della valutazione, ricorrono i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, a prescindere da irregolarità pregresse e carenze formali non ascrivibili all’istante.

Assume rilievo decisivo la relazione istruttoria della Prefettura: il ricorrente risulta assegnatario di una quota dei flussi 2022, ha ottenuto il parere positivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del 18 aprile 2024 e il nulla osta alla conversione del permesso il 22 aprile 2024. Sussistono dunque i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno. L’approccio sostanziale del legislatore impedisce di sacrificare l’interesse dello straniero per il solo rispetto del principio logico-formale della efficacia attuale del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità fattuale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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