Inattendibilità della misurazione della massa grassa e annullamento dell’esclusione dal reclutamento (TAR Lazio n. 7476 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento medico in sede concorsuale può essere superato in giudizio solo ove emergano oggettivi elementi di inattendibilità della valutazione compiuta dall’amministrazione. A tal fine assumono rilievo le certificazioni mediche rilasciate da struttura accreditata con il SSN in data prossima a quella della visita concorsuale, che attestino un valore sensibilmente difforme, nonché gli esiti della verificazione disposta dal giudice ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La discrasia tra i valori rilevati, ove non riconducibile a fattori fisiologici o a modifiche dei parametri corporei, può dipendere da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione o da un loro malfunzionamento e legittima l’annullamento del provvedimento di esclusione. L’onere di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione è tanto più stringente quando dal mancato superamento della prova deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
Il Fatto
Il ricorrente era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento, a domanda, di personale nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, indetta con decreto n. 238 del 14 novembre 2018, all’esito della visita medica del 26 marzo 2025. La Commissione medica aveva accertato una alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 29,3%.
Il ricorrente impugnava l’esclusione e il presupposto verbale della Commissione, deducendo l’illegittimità per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti, anche alla luce degli esiti di due visite mediche cui si era sottoposto subito dopo quella concorsuale, una delle quali presso struttura accreditata con il SSN, che attestavano un valore di massa grassa significativamente inferiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, in materia, l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione, richiamando la giurisprudenza del TAR Lazio (I-quater, 10 maggio 2025, n. 9012) e del Consiglio di Stato (III, ord. 16 febbraio 2024, n. 555 e 24 aprile 2024, n. 1591). Ha altresì ricordato che la produzione di attendibili certificazioni mediche rilasciate in data assai prossima a quella della visita concorsuale può assumere rilievo ai fini di tale valutazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prodotto documentazione sanitaria rilasciata da struttura accreditata presso il SSN in data prossima a quella della visita concorsuale, attestante un dato di massa grassa inferiore di circa sette punti. Il Collegio, pur non ignorando la pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa, ha ritenuto che l’entità della discrasia non potesse essere ascritta esclusivamente a fattori “fisiologici” o a radicali modifiche dei parametri corporei, anche in considerazione della sostanziale identità di peso nelle due visite, apparendo più plausibile che lo scostamento fosse dipeso da un non accurato utilizzo degli strumenti o da un loro malfunzionamento.
A sostegno della decisione hanno concorso gli esiti della verificazione disposta in giudizio, che aveva acclarato l’idoneità del ricorrente alla data dell’accertamento, con massa grassa pari al 19,4%. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza relativa alla necessità di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione in contenziosi riguardanti la medesima procedura di stabilizzazione, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 139/2006 e 20 del d.P.R. n. 76/2004.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati, compensazione delle spese processuali e condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in € 500,00.
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Nota della Redazione
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