Ottemperanza al giudicato civile e quantificazione per calcolo aritmetico (TAR Sicilia n. 2498 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma non puntualmente determinata costituisce titolo esecutivo ai fini dell’ottemperanza tutte le volte in cui la prestazione sia quantificabile mediante operazioni meramente matematiche, eseguibili sulla base degli elementi di fatto e di diritto contenuti nel dispositivo e nella motivazione. Il giudice amministrativo, accertato il rituale esperimento dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento non contestato né provato dall’amministrazione debitrice, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese processuali distratte ex art. 93 cod. proc. civ. attribuiscono al difensore un autonomo diritto di credito verso la parte soccombente: solo il difensore distrattario è legittimato a promuoverne l’esecuzione, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto dalla parte per tale voce.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, che aveva accolto la domanda ex legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo nella misura della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, prima categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi e spese di lite di entrambi i gradi con distrazione in favore del difensore.

Il Ministero non ha impugnato la sentenza, divenuta cosa giudicata. La ricorrente ha quindi agito per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali: la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il rimedio dell’ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.; è documentata la notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Collegio ha posto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile profilo di genericità del titolo. Ha poi ritenuto che la misura della prestazione spettante sia suscettibile di quantificazione mediante operazioni aritmetiche, richiamando l’orientamento secondo cui la sentenza civile di condanna che non determina puntualmente la somma è titolo esecutivo solo se dall’insieme di dispositivo e motivazione si possa procedere alla quantificazione con operazione meramente matematica (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 315 del 2020).

Accertato l’inadempimento, non contestato né provato dall’amministrazione secondo il riparto dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il direttore dell’Ufficio competente del Segretariato Generale del Ministero, escludendo il compenso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese di lite distratte, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’irritualità della rinuncia contenuta nella memoria. Il difensore distrattario è titolare di un autonomo diritto di credito e solo lui è legittimato all’esecuzione di quella voce (TAR Sicilia, Palermo, n. 1378 del 2024). Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *