Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2939 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo avente efficacia di giudicato, il suo passaggio in giudicato e l’avvenuta notifica all’amministrazione debitrice. Spetta invece all’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e in particolare l’intervenuto adempimento: la mera costituzione in giudizio senza alcuna deduzione non soddisfa tale onere. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora del commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata in presenza di obiettive difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile di Siracusa, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore dell’importo di € 1.071,94 a titolo di compenso individuale accessorio di cui all’art. 82 del CCNL 29.11.2007, per i giorni di servizio effettivamente prestati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi agito davanti al TAR per ottenere il pagamento della medesima somma, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo successivo e la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’esito dell’udienza istruttoria il Tribunale ha chiesto prova dell’avvenuta notifica del titolo, documentazione depositata dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle sentenze stesse. Nel caso concreto le pretese fatte valere trovano fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e sono sorrette da idonea documentazione: consta agli atti che la sentenza è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice.
Superata la verifica del titolo, il Tribunale affronta il profilo dell’onere della prova. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. Il Collegio applica allora il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo; sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, ma la stessa, costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione.
Il ricorso è quindi accolto: si ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione. Il Tribunale esclude le spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio non ritiene di doverla fissare, tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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