Intimazione di pagamento quote latte: annullamento parziale per illegittimità caducante e inoppugnabilità degli atti (TAR Lombardia n. 1042 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per il recupero del prelievo supplementare quote latte è illegittima, per effetto caducante, nella parte in cui concerne importi riferiti a imputazioni annullate dal giudice amministrativo in corso di causa, con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere al ricalcolo del dovuto. Le contestazioni relative alle originarie imputazioni di prelievo sono inammissibili quando gli atti presupposti siano divenuti inoppugnabili per intervenuto giudicato o perenzione, non potendo il contrasto con il diritto dell’Unione europea, pur sopravvenuto, rimettere in discussione provvedimenti non più azionabili. Il termine di prescrizione del credito per prelievo supplementare è decennale, computato tenendo conto dei periodi di sospensione legale e degli atti interruttivi notificati all’obbligato.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino impugnava dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione per l’importo complessivo di € 348.581,19, relativo al prelievo supplementare quote latte per le campagne lattiere 2005/06, 2006/07 e 2007/08. L’atto richiamava una cartella di pagamento Agea, già oggetto di distinte impugnazioni giurisdizionali da parte della stessa azienda, con esiti differenziati: declaratoria di perenzione per alcune annualità, sentenza di rigetto per altra, e sentenza di accoglimento, con obbligo di ricalcolo, per una parte dei conferimenti della campagna 2007/08, confermata in appello. La ricorrente deduceva vizi di motivazione, intervenuta prescrizione del credito e illegittimità comunitaria della normativa nazionale applicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto la posizione delle singole annualità, valorizzando gli esiti dei giudizi instaurati avverso gli atti presupposti. Per le campagne 2005/06 e 2006/07, ha dichiarato inammissibile la censura volta a rimettere in discussione la legittimità delle imputazioni di prelievo, in quanto coperte da giudicati sfavorevoli alla ricorrente, rispettivamente per perenzione del ricorso e per sentenza di rigetto non appellata. Il Tribunale ha escluso che le sopravvenute pronunce della Corte di giustizia UE, che hanno accertato il contrasto della disciplina interna con il diritto europeo, possano consentire di superare l’inoppugnabilità degli atti. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione costituisce vizio di annullabilità, non di nullità, con la conseguenza dell’onere di impugnazione nel termine di decadenza e della vigenza del provvedimento in mancanza.
Nel merito, ha respinto le residue censure. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa allegazione della cartella, poiché la ricorrente aveva già avuto piena conoscenza dell’atto avendolo impugnato. Ha escluso la carenza motivazionale sul computo degli interessi, trattandosi di elementi determinati per legge e richiamati dall’atto. Ha disatteso l’eccezione di prescrizione, affermando la natura decennale del termine, come da precedenti della stessa Sezione, e la sua interruzione ad opera di plurimi atti notificati da Agea, oltre che della resistenza in giudizio dell’amministrazione ex art. 2945 cod. civ. Ha infine ritenuto generica e indimostrata la censura sui recuperi effettuati sugli aiuti PAC.
Per la campagna 2007/08, relativamente ai conferimenti al primo acquirente per i quali era intervenuto giudicato di annullamento favorevole alla ricorrente, il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha applicato il principio della illegittimità caducante, osservando che l’annullamento degli atti di prelievo, presupposti dell’intimazione, priva di base giuridica gli atti consequenziali emessi per la riscossione. Pur risultando in corso la procedura di discarico parziale della cartella, non constava che l’amministrazione vi avesse ancora dato corso, sicché l’annullamento si rendeva necessario. Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione anche per tale annualità, in ragione degli atti interruttivi medio tempore notificati. La parziale reciproca soccombenza e la complessità delle questioni hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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