Canone fisso ventennale e successiva remunerazione del titolare terzo di RTN (Cons. Stato n. 1244 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone annuale fisso e onnicomprensivo, determinato in sede di procedura di confronto concorrenziale per la realizzazione e l’esercizio di un asset della Rete di Trasmissione Nazionale, compensa integralmente i costi di investimento, di esercizio e di manutenzione e la remunerazione del capitale per l’intero periodo di affidamento. Esso sostituisce ab origine il meccanismo di determinazione del canone previsto dalla convenzione-tipo e dalla delibera ARERA n. 304/2001, che resta inapplicato. Scaduto il termine ventennale, l’Autorità non è vincolata né al canone fisso né ai criteri del decreto ministeriale mai applicati, e può legittimamente prevedere il riconoscimento dei soli costi efficienti delle attività di esercizio e manutenzione residue. La nuova disciplina regolatoria eterointegra il rapporto convenzionale in essere, in forza dell’apposita clausola di adeguamento automatico. La valutazione dell’Autorità, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

La società appellante è l’unico titolare terzo di una porzione della Rete di Trasmissione Nazionale diverso dalle società del gruppo Terna. Era risultata aggiudicataria nel 2002 della procedura di confronto concorrenziale per la stazione elettrica di Voghera, offrendo un canone annuo fisso di € 357.368,00 per venti anni dall’accettazione definitiva dell’impianto, entrato in esercizio nel 2004.

Con ricorso al TAR Lombardia la società impugnava la delibera ARERA n. 615/2023/R/EEL, recante i criteri tariffari del sesto periodo di regolazione, nella parte in cui, scaduto il ventennio, prevede un canone parametrato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo. Impugnava poi, con motivi aggiunti, le note applicative di Terna. Il TAR dichiarava in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso principale e infondati i motivi aggiunti. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro. Terna è gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011 e proprietaria della quasi totalità della rete, fatta salva la stazione dell’appellante. Quest’ultima ha percepito, per i venti anni previsti, esclusivamente il canone fisso offerto in gara, pari complessivamente a circa 7,1 milioni di euro, a fronte di costi di investimento quantificati in circa 2,1 milioni di costo storico. Il recupero è stato quindi integrale e anticipato rispetto alla vita utile regolatoria dell’impianto.

Da qui la prima conclusione: la procedura concorrenziale ha superato e reso inoperante il meccanismo di determinazione del canone mutuato dalla convenzione-tipo di cui all’art. 16 del D.M. 22 dicembre 2000, sostituito fin dall’origine dal canone fisso. È quindi una petizione di principio l’assunto secondo cui per un ventennio sarebbero state applicate le previsioni della convenzione-tipo.

La delibera impugnata conferma il diritto al canone fino alla scadenza del ventennio; per il periodo successivo prevede un canone a copertura dei costi efficienti di esercizio e manutenzione, commisurato alla remunerazione del capitale investito netto residuo. La scelta è logica e coerente, essendo gli investimenti già ampiamente compensati e trattandosi di impianto a fine vita. La nuova regolazione interviene sulla convenzione in virtù del meccanismo di eterointegrazione, espressamente previsto dall’art. 27 della convenzione stessa, che ne sancisce la modifica automatica per effetto delle delibere dell’Autorità.

Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 848, condividendone le argomentazioni. La determinazione del canone è frutto di discrezionalità tecnica e non presenta profili di illogicità. Né sussiste disparità di trattamento o lesione dell’autonomia imprenditoriale ex art. 1-ter, comma 1, del D.L. n. 239/2003, poiché l’investimento è stato ripagato in anticipo e i costi effettivi restano compensati. L’appellante non ha provato che il nuovo canone sia insufficiente a coprire i costi di gestione: il richiamo al taglio dell’ottanta per cento non è dirimente, perché il canone fisso compensava anche altre voci.

Quanto ai motivi aggiunti, le note di Terna hanno natura non provvedimentale e si limitano ad attuare la delibera, senza margini discrezionali. Le censure nuove proposte in appello incorrono nel divieto di nova in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm.. Infine, le disposizioni dell’art. 18 del regolamento UE n. 2019/943 sono norme programmatiche di sistema e non impediscono la fissazione del canone contestato. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *