Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 342 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima della decisione, preclude ogni esame nel merito delle questioni prospettate.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative e sportive, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha differito al 31.12.2024 il termine di efficacia delle concessioni in essere. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto concessorio, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, oltre alla condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
Si sono costituiti il Comune di Viareggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio la società ricorrente, con memoria depositata il 29 dicembre 2025, ha dichiarato di non aver più interesse all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione con cui la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse all’accoglimento del ricorso. La questione giuridica si concentra sugli effetti processuali di tale sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033, secondo cui nel processo amministrativo opera il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla decisione e può dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice.
Da ciò discende un preciso limite ai poteri del giudice. Egli non può decidere la controversia nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unica pronuncia consentita è quella conforme alla dichiarazione resa, ossia la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. e dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate, anche in ragione della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune.
La pronuncia resta sul piano processuale: il giudice non esamina le numerose questioni di compatibilità europea e costituzionale prospettate dalla ricorrente, né le domande di accertamento e condanna, poiché la sopravvenuta caducazione dell’interesse preclude ogni valutazione nel merito.
Nota della Redazione
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