Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1924 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., grava sul creditore l’onere di provare il fatto costitutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato, mentre incombe sull’amministrazione l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo esecutivo, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c.. L’amministrazione che non offra alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta tenuta all’integrale esecuzione del giudicato, nel termine assegnato dal giudice. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua. Il commissario ad acta nominato nel dirigente interno dell’amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con sentenza n. 2361/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 500,00, oltre accessori.

Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione il 23 novembre 2024 e divenuto definitivo, non era stato eseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, per effetto della notificazione del titolo, del passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha poi richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Poiché la ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, e cioè della decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero, costituitosi con atto formale, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

L’obbligo esecutivo è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono state invece escluse le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha respinta: in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme, la misura risulta manifestamente iniqua. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha a tal fine applicato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 300,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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