La VAS non esaurisce la procedura: necessaria la valutazione di incidenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 176 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi integrativi alle zone sciistiche, qualificati come atti di pianificazione dall’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 14/2010, devono essere preceduti dalla valutazione ambientale strategica, esaurendosi la valutazione positiva del Piano di settore nella sola pianificazione preesistente. La procedura dettata dall’art. 9-bis del D.P.P. n. 3/2012 non è surrogabile, perché una norma regolamentare anteriore non può comprimere le garanzie partecipative della Direttiva 2001/42/CE e della legge provinciale n. 17/2017. La mera pubblicazione del rapporto ambientale in versione superata e la riapertura dell’istruttoria senza nuovo passaggio del Gruppo di lavoro rendono la VAS difforme. Quanto alla rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è dovuta ogni volta che non vi sia certezza obiettiva dell’assenza di effetti significativi, non bastando le dichiarazioni del proponente.

Il Fatto

La società controinteressata presentava al Comune di Senales, nell’estate del 2021, uno studio di fattibilità per la sostituzione di due impianti di risalita con una seggiovia a sei posti e il prolungamento delle piste, con spostamento delle stazioni a valle e a monte. L’area è classificata nel Piano paesaggistico come zona rocciosa-ghiacciaio, tutelata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) e d), della legge provinciale n. 9/2018; a 150 metri si trova il sito Natura 2000 austriaco “Alpi della Ötztal”.

Dopo l’approvazione comunale e un primo parere negativo del Comitato ambientale, seguito da un parere favorevole, la Giunta provinciale approvava definitivamente lo studio con deliberazione n. 115 del 5.3.2024. Le associazioni ambientaliste ricorrenti impugnavano tale delibera e gli atti presupposti, deducendo la mancata VAS e la mancata valutazione di incidenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione ad agire di tutte le associazioni: per quelle di livello nazionale in forza degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986, per quelle locali sulla base dell’orientamento che valorizza rappresentatività e stabilità nell’area di afferenza. L’eccezione di difetto di interesse è disattesa, perché la delibera di approvazione conclude il sub-procedimento di pianificazione e incide sull’assetto del territorio tutelato.

Nel merito, il Tribunale conferma che l’intervento integrativo andava sottoposto a VAS, sia come atto di pianificazione del settore turistico, sia perché soggetto a valutazione di incidenza. La difesa provinciale sosteneva che la procedura dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3/2012, coordinata con l’art. 11, comma 7, della legge provinciale n. 17/2017, avesse esaurito gli adempimenti. Il Collegio esclude che il richiamo ai principi di economicità e semplificazione possa supplire a fasi del tutto mancanti: il coordinamento opera solo sulle duplicazioni di deposito, pubblicità e partecipazione.

La VAS risulta in concreto viziata. La pubblicazione del dicembre 2021 riguardava il rapporto ambientale del luglio 2021, non quello dell’aprile 2023 su cui si è poi espresso il Comitato; la pubblicazione dell’Agenzia non è avvenuta contestualmente alla trasmissione. Soprattutto, dopo le osservazioni del proponente, l’Amministrazione avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria e investire nuovamente il Gruppo di lavoro, il cui parere è presupposto del parere del Comitato ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 17/2017. Mancano inoltre la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio.

Fondato è anche il motivo sulla valutazione di incidenza. L’art. 6, par. 3, della Direttiva 92/43/CEE attiva le salvaguardie in presenza di una semplice probabilità di incidenze significative. Il rapporto ambientale si limita a una frase apodittica, proveniente dal proponente e non dall’autorità competente, poi solo richiamata dal Gruppo di lavoro senza esame critico. Quand’anche si ritenesse la VIncA non dovuta, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto motivare analiticamente sui due siti e sulle loro caratteristiche ecologiche.

Il Collegio rileva infine il vizio del secondo parere del Comitato ambientale, che supera quello negativo precedente richiamando le osservazioni del proponente senza esplicitare le ragioni del revirement né considerare la relazione istruttoria. La motivazione postuma offerta in giudizio è inammissibile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti e gli atti impugnati annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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