Onere della prova dei fatti estintivi a carico della P.A. nel giudicato (TAR Sicilia n. 3018 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.; incombe invece sull’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La mancata costituzione della P.A. non consente di smentire le risultanze degli atti di causa e consente l’accoglimento del ricorso. Accertata la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di una somma per crediti retributivi, oltre interessi e rivalutazione, e le spese della procedura. Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato all’ente, è stato dichiarato definitivamente esecutivo.
L’amministrazione non ha dato seguito al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente rifiuto, con condanna alle spese. L’ente, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’onere della prova: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, cioè l’esistenza del titolo giudiziale passato in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a..
Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti e il difetto delle condizioni richieste dall’art. 2697 c.c. gravava sull’amministrazione. Poiché l’ente non si è costituito, nessuna prova contraria è stata offerta e le risultanze degli atti di causa restano non smentite.
Il TAR verifica inoltre il requisito temporale dell’azione esecutiva contro la P.A.: al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147 della legge n. 388/2000 e dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio afferma la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, sia per la sorte capitale sia per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni, il TAR nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso, con ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, previa presentazione di relazione e nota spese, da depositare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, come precisato da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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