Decadenza dal beneficio e nozione ampia di “beneficio di legge” (TAR Sicilia n. 3100 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale agevolata, la decadenza dal beneficio conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 31 della l.r. Sicilia n. 17/2019 opera per qualunque beneficio di legge e non solo per le agevolazioni di natura economica. L’espressione “beneficio di legge” va intesa in senso ampio e ricomprende la stessa possibilità, riconosciuta alle cooperative edilizie, di realizzare il programma costruttivo residenziale. Ne consegue che la concessione della localizzazione dell’area a un soggetto dichiarato decaduto, anche a fronte della rinuncia agli aiuti erariali, integra una prassi elusiva e determina disparità di trattamento tra i richiedenti, in violazione dei criteri di selezione e dei principi di equità e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia presentava al Comune un’istanza di localizzazione di un’area, già individuata, per la costruzione di parte del proprio programma costruttivo di quattro alloggi su sedici assegnati dall’autorità regionale. Il Comune dapprima comunicava profili ostativi, legati al mancato inserimento della cooperativa nell’Elenco Unico Generale regionale; poi, con il provvedimento impugnato, rigettava l’istanza e ne disponeva l’archiviazione, richiamando una nota del Dipartimento regionale secondo cui tutte le graduatorie dei bandi redatti ai sensi della legge regionale n. 79/1975 erano definitivamente decadute.
La cooperativa proponeva ricorso davanti al TAR, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 31 della l.r. n. 17/2019, riferito alle sole graduatorie dei bandi emanati ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, mentre il proprio beneficio derivava da una graduatoria relativa alla legge n. 79/1975. Deduceva inoltre la disponibilità a rinunciare agli aiuti erariali, l’applicabilità dell’art. 51 della legge n. 865/1971 in difetto degli strumenti urbanistici e il difetto di motivazione. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto del diniego nella mancata iscrizione della cooperativa nell’Elenco Unico Generale di cui al decreto assessoriale n. 3284 del 2020, adottato in esecuzione della l.r. Sicilia n. 17/2019. L’art. 2 di quel decreto dichiara decaduti da ogni beneficio tutti i soggetti già inclusi nelle precedenti graduatorie che non risultino inseriti nell’elenco unico regionale.
Il punto decisivo è l’interpretazione dell’espressione “beneficio di legge”. Il TAR ritiene che essa debba essere letta in accezione ampia e non restrittiva, comprendendovi non solo le agevolazioni economiche, ma ogni utilità derivante dalla normativa a favore dei programmi residenziali di natura economico-popolare. La stessa possibilità di dare vita a un programma urbanistico con finalità residenziali costituisce beneficio di legge, in quanto riconoscimento di diritti e opportunità a tutela del diritto alla casa.
La conseguenza è che la mancata presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 31 della l.r. n. 17/2019, nel termine perentorio di sessanta giorni, determina la decadenza da qualunque beneficio e impedisce l’inserimento nell’elenco regionale. La rinuncia agli aiuti erariali non sana il difetto: concedere comunque la localizzazione a un soggetto dichiarato “non ammesso per decadenza” significherebbe legittimare una prassi elusiva e distorsiva dell’ordinamento.
Il Collegio sottolinea l’ulteriore profilo di illegittimità: siffatta deroga ai criteri di selezione genererebbe disparità tra i cittadini, favorendo unilateralmente soggetti privi dei requisiti legittimanti e ledendo i principi di equità e imparzialità dell’azione pubblica. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’ente locale.
Nota della Redazione
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