Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2037 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. Una volta integrata tale prova del fatto costitutivo, incombe sull’amministrazione, per il principio di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione o la modificazione del diritto. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione né dimostrazione dell’adempimento, lascia sussistere l’inadempimento e impone l’accoglimento del ricorso. Il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. Il commissario, se dirigente dello stesso Ministero, non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con sentenza il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio prestato a tempo determinato, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 500,00 oltre accessori.
Il ricorrente rappresenta che l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato. Propone quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sussistono tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..
Su tale base, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa di mera forma non vale quindi a contrastare la pretesa.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio ministeriale, con facoltà di delega, il quale provvede in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.
Il Collegio esclude il compenso per il commissario, dirigente dello stesso Ministero, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabili per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurimi precedenti conformi. Le spese sono liquidate in € 300,00, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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