Dissenso costruttivo non dovuto se l’impatto paesaggistico è radicalmente ostativo (TAR Molise n. 200 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del dissenso costruttivo non costituisce regola ineludibile dell’azione amministrativa in materia di valutazione di impatto ambientale. L’amministrazione non è tenuta a indicare modifiche progettuali idonee a superare il diniego quando prospetti l’assoluta incompatibilità dell’opera con l’area prescelta e motivi in modo puntuale e stringente le ragioni del contrasto. Il giudizio negativo di compatibilità paesaggistica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per esiti abnormi o manifestamente illogici, per contraddittorietà intrinseca o per errato apprezzamento dei presupposti di fatto, non potendosi sostituire la valutazione tecnica di parte a quella dell’autorità competente. Il soccorso istruttorio presuppone difformità facilmente eliminabili: non opera quando le lacune documentali siano gravi e diffuse e le criticità di merito richiedano una radicale rielaborazione del progetto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto all’autorità competente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per un parco eolico di dieci aerogeneratori, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nel territorio di Rotello.
Nel corso del procedimento il Ministero della Cultura rendeva parere tecnico istruttorio negativo e la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS esprimeva parere parimenti negativo. Sulla base di tali atti il MITE, di concerto con il MIC, adottava il decreto con cui esprimeva giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società impugnava il decreto e i pareri, lamentando un deficit istruttorio e la violazione del dissenso costruttivo e del dovere di soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione della particolare valenza paesaggistica dell’area, sottoposta a un regime di tutela composito: pianificazione paesistica, aree tutelate ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.Lgs. n. 42/2004, vincolo ex D.M. 18 aprile 1985 e interferenza con la rete tratturale tutelata con D.M. 15 giugno 1976. Un reticolato di tutela così fitto imponeva alle amministrazioni un elevato grado di attenzione valutativa.
Quanto al dedotto deficit istruttorio, il Collegio rileva come i pareri richiamati dal decreto rechino motivazioni puntuali e approfondite, frutto di analisi che hanno investito layout dell’impianto, bacino visivo, contesto archeologico, effetto di cumulo e interferenze con i siti della rete Natura 2000. La convergenza di tutti gli organi coinvolti sull’incompatibilità dell’intervento esclude profili di abnormità o irragionevolezza del giudizio tecnico-discrezionale.
Il Tribunale ribadisce l’orientamento secondo cui il giudizio di VIA è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per esiti abnormi o manifestamente illogici, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 172 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3070 del 2024. Nel caso concreto non emerge alcun indice di erroneità, e la natura plurimotivata del diniego renderebbe già sufficiente l’accertata incompatibilità paesaggistica a sostenerne la legittimità.
Passando al dissenso costruttivo, il Collegio esclude che esso costituisca regola ineludibile. Sulla scorta di Cons. Stato, Sez. IV, n. 6923 del 2018, si afferma che non è vietato esprimere un dissenso assoluto, non giustificandosi la prospettazione di correttivi quando l’amministrazione rappresenti l’impossibilità di eseguire l’opera in quell’area. L’obbligo di collaborazione si traduce nel fornire indicazioni e coordinate per orientarsi tra le alternative, non nel farsi carico delle modifiche occorrenti.
Nel merito, le difformità non erano affatto facilmente eliminabili: le criticità risultavano plurime e gravi, richiedendo una radicale rielaborazione del progetto sotto il profilo localizzativo. Le incompletezze documentali, definite dalla Commissione come gravi lacune ed aporie, manifestavano una carenza complessiva del progetto, non superabile con un puntuale soccorso istruttorio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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