Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2036 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il ricorrente che deduce l’inadempimento dell’Amministrazione è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto, costituito dal titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e dall’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Una volta fornita tale prova, incombe sull’Amministrazione, in applicazione del principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. La costituzione di mera forma, che non alleghi né dimostri l’avvenuto adempimento, non integra prova contraria e non impedisce l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per aver prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con la stessa pronuncia il Ministero era stato condannato all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza, ritualmente notificata, non era stata eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, è decorso il termine dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero. Il ricorso è pertanto fondato.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il TAR richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel giudizio di ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Il docente aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto di agire, individuato dall’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Su tale base, l’onere di provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto gravava sull’Amministrazione. Questa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa erariale è rimasta sul piano formale e non ha assolto al proprio onere probatorio.

Il TAR ha quindi ordinato l’integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha escluso che esso sia dovuto, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto e applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Sul punto cita, tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 10 marzo 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 4 febbraio 2025. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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