Inottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2183 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; incombe invece sull’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’esecuzione, non assolve tale onere. Il termine per l’ottemperanza decorre dal passaggio in giudicato del titolo e dalla scadenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Una docente con contratti a tempo determinato ottiene dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero al pagamento di 2.500 euro oltre accessori.
La sentenza, notificata e divenuta definitiva, resta ineseguita. La ricorrente promuove allora giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma, senza allegare alcunché sull’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è ritualmente notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta alcun adempimento da parte dell’amministrazione.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il TAR richiama l’art. 2697 cod. civ. e ne fa applicazione nel processo amministrativo: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; spettava quindi al Ministero provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.
L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e ne estende l’applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerate le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, sul richiamo di TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in 700 euro oltre oneri e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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