Osservazioni al PRG, accorpamento per gruppi e insindacabile consumo di suolo (TAR Sicilia n. 2188 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale le osservazioni presentate dai privati costituiscono un mero apporto collaborativo e non impongono all’amministrazione un obbligo di analitica confutazione delle singole istanze, essendo sufficiente una motivazione evincibile dai criteri della relazione illustrativa. Ne consegue la legittimità dell’accorpamento delle osservazioni per gruppi omogenei, funzionale alla razionalizzazione dell’iter approvativo. Le scelte di azzonamento rientrano nell’ampia discrezionalità dell’ente e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per travisamento del fatto o per palese irragionevolezza e illogicità. La destinazione a verde agricolo è legittima quando persegue il contenimento del consumo di suolo e il decongestionamento, a prescindere dalla vocazione agricola del fondo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta, di un terreno inedificato che il nuovo P.R.G. ha destinato prevalentemente a Z.T.O. “E” (verde agricolo), in parte minore a “C2” e in una piccola porzione residua a “STR 1” (stradale). La madre della ricorrente aveva presentato un’osservazione per ottenere la riclassificazione dell’intero lotto come edificabile, analogamente alle aree limitrofe.

Il Comune, dopo avere inizialmente accolto l’istanza, con successivo atto di adeguamento del piano l’ha respinta, accorpandola alle osservazioni relative alle zone C e rigettandole in conformità ai rilievi della Commissione Tecnica Specialistica. Con delibera consiliare ha quindi preso atto dell’esecutività del P.R.G. La ricorrente ha impugnato tale delibera, con domanda risarcitoria, lamentando vizi di quorum, omissione di esame delle osservazioni e sperequazione rispetto alle aree limitrofe.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale. Il D.A. e il parere della Commissione Tecnica sono atti consultivi e preparatori, endoprocedimentali, che non comprimono la discrezionalità del Comune e non esplicano portata lesiva diretta.

Il primo motivo, sulla asserita invalidità della delibera per insufficienza del quorum, è dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente indicato il parametro normativo della pretesa maggioranza rafforzata, e comunque infondato. Richiamati l’art. 215 e l’art. 222 del Testo coordinato delle leggi regionali nonché l’art. 66 del regolamento consiliare, il Collegio rileva che la quota di un terzo ammonta a sei consiglieri su sedici; con sette presenti e voto unanime, i quorum costitutivo e deliberativo risultano osservati.

Quanto al secondo motivo, la documentazione versa in atti dimostra che le osservazioni sono state esaminate e respinte con motivazione espressa, incentrata sul contenimento del consumo di suolo. Il Collegio richiama il principio secondo cui le osservazioni sono un mero apporto dei privati, senza obbligo di puntuale confutazione (citati C.G.A.R.S. n. 418 del 2022, Cons. Stato n. 7331 del 2023 e n. 751 del 2020), e ammette l’accorpamento per gruppi omogenei (Cons. Stato n. 2089 del 2017 e n. 2681 del 2008).

Il terzo motivo è infondato. Nella pianificazione l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità e la posizione del privato è recessiva, salvo affidamento qualificato (citata Cons. Stato n. 2284 del 2020). La destinazione a verde agricolo è legittima quando persegue il decongestionamento e il contenimento del consumo di suolo, anche senza vocazione agricola del fondo. Nel caso concreto la scelta mira a un risparmio di complessivi 280 Ha; l’antropizzazione delle aree limitrofe conferisce ragionevolezza alla direttrice di decongestionamento, escludendo la dedotta disparità di trattamento.

Respinta la domanda demolitoria, cade anche quella risarcitoria per carenza del presupposto dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate verso l’amministrazione regionale e nulla si statuisce verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *