Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 3458 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente che invoca l’esecuzione del giudicato deve provare il fatto costitutivo del diritto, cioè l’esistenza e l’ammontare del credito accertato nel titolo esecutivo. Una volta assolta tale prova, incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per avvenuto adempimento, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. Il Comune non può subordinare il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza alla dimostrazione dell’effettivo esborso da parte del creditore: il titolo esecutivo lo obbliga a corrisponderle in ogni caso.

Il Fatto

Il Tribunale Civile di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Comune di Viagrande al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.500,00, oltre interessi, nonché delle spese processuali liquidate in ulteriori € 1.783,00, oltre accessori di legge.

La ricorrente ha rappresentato che l’ente locale non ha dato spontanea esecuzione al titolo, ritualmente notificato e passato in giudicato, e ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con nomina di Commissario ad acta e condanna dell’amministrazione alle spese. Il Comune si è costituito dichiarando di voler pagare i soli importi liquidati a titolo di sorte capitale e interessi, assumendo di non dover corrispondere le spese legali in mancanza di prova del loro effettivo pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di legge della chiesta ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune.

Il punto centrale attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto.

A fronte della provata esistenza del credito e del suo ammontare, non risulta dimostrata l’integrale estinzione dello stesso, con riferimento tanto alla sorte capitale quanto alle spese legali. Su quest’ultimo punto il Collegio è netto: il Comune, in forza del titolo esecutivo azionato, è tenuto a corrispondere le spese legali tout court alla ricorrente, non essendogli consentito subordinarne il pagamento alla dimostrazione dell’effettivo esborso.

Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina al Comune di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Trecastagni, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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