Mutamento di destinazione d’uso e ordine di sgombero arredi nel box auto (TAR Sicilia n. 3036 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile o di una porzione di esso richiede uno stabile mutamento di utilizzazione del bene e non si configura per la sola presenza di arredi mobili all’interno del locale. Una volta demolita la parete in cartongesso abusivamente realizzata nel box auto, la mera presenza di arredi non incide sulla destinazione urbanistica del parcheggio né sul carico urbanistico, e non giustifica la sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare nuovi provvedimenti repressivi ove ulteriori accessi ispettivi riscontrino indizi di stabile destinazione a uso diverso, quali allacci alla rete idrica o del gas. La richiesta di accertamento dell’estinzione dell’ordinanza di demolizione esula dai poteri di pronuncia del giudice amministrativo e opera come mero effetto conformativo della sentenza.

Il Fatto

Con provvedimento n. 3 del 22.04.2020 il Comune di Aci Bonaccorsi ordinava al ricorrente la sospensione dei lavori di modifica della destinazione d’uso di un vano box auto, ove era stata realizzata una parete in cartongesso con una mini apertura verso un piccolo corridoio con cucina componibile. Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 14 del 24.06.2020, con termine di novanta giorni per la rimozione delle opere e il ripristino della destinazione a parcheggio.

Il ricorrente rimuoveva la parete in cartongesso e ne dava comunicazione al Comune con dichiarazione protocollata. Con ordinanza n. 2 del 23.01.2024 il Comune gli comminava la sanzione di € 20.000,00 per presunta inottemperanza all’ordine di demolizione, sul rilievo che la corretta esecuzione esigeva anche lo sgombero degli arredi. Il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio e chiedeva accertarsi l’estinzione dell’ordinanza di demolizione per avvenuta esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la genericità dei motivi di ricorso, prossimi al limite di inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell’art. 40, primo comma, lettera d), e secondo comma, cod. proc. amm., ma procede comunque all’esame nel merito della doglianza sostanziale.

Il nodo è se la mancata rimozione di una cucina con tavolo e quattro sedie, dichiarata dal ricorrente con valore confessorio, consenta di considerare non ottemperata l’ordinanza di demolizione. Il Comune aveva precisato con nota del 07.12.2020 che l’esecuzione esigeva anche lo sgombero degli arredi che precludono l’utilizzo del parcheggio.

Il Tribunale richiama la nozione di mutamento di destinazione d’uso, che presuppone uno stabile mutamento di utilizzazione dell’immobile o di porzioni di esso (TAR Marche, sentenza 11 dicembre 2000, n. 1539). Su questa base, dopo la demolizione della parete, la mera presenza di arredi non determina alcuna modificazione della destinazione urbanistica del box auto.

Non si configura, quindi, il pregiudizio al carico urbanistico né la violazione della dotazione minima di parcheggi richiamata dal Comune con riferimento all’art. 2, secondo comma, legge n. 122 del 24.03.1989. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di accertare, in futuri accessi ispettivi, indizi di stabile alterazione della destinazione, come allacci idrici o del gas, e di adottare su tale presupposto nuovi provvedimenti repressivi.

Quanto alla domanda di estinzione dell’ordinanza n. 14 del 24.06.2020, essa esula dai poteri di pronuncia del Collegio e opera solo come effetto conformativo della sentenza, precludendo che l’ordinanza stessa, in assenza di nuovi accertamenti, sia posta a base di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è accolto parzialmente, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione integrale delle spese, stante la scarsa chiarezza della situazione di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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