Prova pratica per aspirante pilota: non è manifestamente illogico il giudizio di non idoneità della Commissione (TAR Sardegna n. 189 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione d’esame per la nomina a pilota effettivo costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nessuna norma impone alla Commissione di verbalizzare preventivamente le modalità di espletamento della prova pratica di cui all’art. 108 del d.P.R. n. 328/1952. La prova d’idoneità non è soltanto pratica ma riguarda anche la conoscenza del porto, della rada o del canale e delle adiacenze per un raggio di venti miglia, sicché sono legittime domande volte a testare la conoscenza dei fenomeni atmosferici e delle peculiarità locali. La valutazione di adeguatezza della formazione impartita all’aspirante durante il tirocinio deve fondarsi sulla documentazione di causa e non su mere allegazioni difensive.
Il Fatto
Un aspirante pilota, vincitore di concorso nel 2023, aveva iniziato il periodo di affiancamento ai piloti effettivi, ai sensi dell’art. 108 del d.P.R. n. 328/1952, protrattosi per oltre quindici mesi anche a seguito di una proroga di novanta giorni disposta dal Comandante del porto. L’interessato lamentava di aver ricevuto una formazione inadeguata e di essere stato isolato dalla Corporazione dei piloti, tanto da non poter acquisire le competenze necessarie.
All’esito della prova pratica, la Commissione aveva espresso all’unanimità un giudizio di non idoneità, portando la Capitaneria di porto a disporre la cancellazione dell’aspirante dal Registro dei Piloti. Nel ricorso venivano dedotti vizi di eccesso di potere e violazione di legge, chiedendosi l’annullamento dei provvedimenti e la ripetizione della prova con una nuova commissione, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ammesso l’intervento ad opponendum spiegato dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e dalla Corporazione Piloti, ravvisando in capo a entrambe un interesse quantomeno di fatto alla reiezione del ricorso: la prima perché responsabile ex lege dell’erogazione del servizio di pilotaggio, la seconda perché la sua attività statutaria include la rappresentanza e l’assistenza delle Corporazioni associate.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata notifica a controinteressati, il Collegio ha ritenuto di soprassedere dalla relativa disamina in ossequio al principio della ragione più liquida, richiamando i criteri dettati dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015: l’assorbimento dei motivi in rito è consentito, in via derogatoria, quando la reiezione della domanda si impone per evidenti ragioni di economia processuale e la questione di merito risulti manifestamente infondata.
Sul primo motivo, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla carenza di formazione: dalla relazione del Capo pilota emergeva che all’aspirante erano state illustrate le previsioni del Syllabus, le modalità del servizio di assistenza alle manovre e le criticità del porto. Anche la doglianza circa l’impossibilità di eseguire manovre in un determinato approdo risultava smentita dal brogliaccio delle manovre, mentre le allegazioni su presunti atteggiamenti ostili non trovavano conforto nella documentazione di causa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha osservato che nessuna norma impone alla Commissione di verbalizzare le modalità di espletamento della prova e che le otto domande somministrate erano pertinenti e coerenti con le conoscenze richieste per il servizio di pilotaggio, vertendo sulle correnti, sui fenomeni atmosferici e sulle caratteristiche del porto e delle sue adiacenze. Dal verbale emergevano, inoltre, le ragioni del giudizio negativo su sette delle otto risposte e le gravi carenze emerse nella manovra di avvicinamento della pilotina alla nave, con errori nella comunicazione delle informazioni essenziali per la sicurezza. Alla luce di tali elementi, il giudizio di non idoneità non poteva considerarsi manifestamente arbitrario o illogico, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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