Ottemperanza al giudicato: pagamento parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1407 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, qualora nel corso del processo emerga l’avvenuto pagamento parziale della somma oggetto del giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso nei soli limiti del residuo effettivamente dovuto, ordinando all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Il creditore della P.A. che abbia omesso di dedurre gli acconti intercorsi non può ottenere pronuncia sull’intero importo originario. Persistendo l’inerzia, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici, preferendo l’ausiliario già designato in un separato giudizio di ottemperanza relativo al medesimo titolo.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge di un soggetto deceduto in un incidente stradale causato da un difetto strutturale della strada comunale, aveva agito in sede civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ottenendo una condanna in secondo grado a carico del Comune, in parte confermata e in parte riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, 19 dicembre 2018, n. 5836.

Il successivo ricorso per cassazione del Comune era stato dichiarato inammissibile, con condanna dello stesso ente alle spese di legittimità. Non ottenendo il pagamento di quanto dovuto, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna del Comune all’intero importo, la penalità di mora e il risarcimento del danno da inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., precisando che il giudicato azionato è riferibile alla sentenza di secondo grado e, limitatamente alle spese, all’ordinanza di legittimità, ancorché la ricorrente avesse fondato la domanda su tutte le decisioni del giudizio civile.

Dall’istruttoria è emerso un parziale pagamento delle somme oggetto dell’obbligo. La ricorrente, nel ricorso, aveva dedotto l’inottemperanza integrale del Comune, senza menzionare gli acconti medio tempore corrisposti. La ricostruzione del quantum debeatur è stata oggetto di contestazione da parte dell’ente debitore, che ha documentato i pagamenti effettuati.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, ordinando il pagamento della sola somma residua, come quantificata sui documenti prodotti, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, individuandolo nel medesimo ausiliario già designato nel separato giudizio definito con la sentenza TAR Campania n. 7098 del 16 dicembre 2024, in ragione del principio di economia dei mezzi giuridici. Il commissario dovrà verificare tutti i pagamenti già eseguiti e detrarre anche le somme eventualmente attribuite in sede di esecuzione forzata civile, non potendo riconoscersi le spese di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Tribunale ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della complessa ricostruzione dei pagamenti e dell’accoglimento solo parziale, nonché la domanda di risarcimento del danno da inottemperanza, mancando i presupposti processuali e non essendo state allegate né quantificate le voci di danno. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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