Espropriazione di bene culturale vincolato senza progetto è legittima (TAR Molise n. 351 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’espropriazione di un bene culturale è legittimamente adottata con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 98, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 quando l’immobile sia già qualificato come bene culturale e l’espropriazione risponda all’interesse di migliorarne le condizioni di tutela e la fruizione pubblica. In tale fattispecie, disciplinata dall’art. 95 d.lgs. n. 42/2004, non è richiesta la previa approvazione di un progetto di intervento. L’approvazione del progetto assume invece rilievo nelle espropriazioni per fini strumentali e per interesse archeologico, ove il bene da acquisire non è di per sé culturale ma è in rapporto con un bene vincolato. Il riparto di discipline non è derogabile dalla scelta dell’amministrazione, ma dipende dalla natura del bene e dalla finalità dell’acquisto.
Il Fatto
Le ricorrenti sono proprietarie di immobili situati in area archeologica, tra cui un terreno identificato al catasto terreni. Il Parco Archeologico ha chiesto al Ministero della Cultura di avviare il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’esproprio. Il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento e ha poi emanato il decreto con cui ha dichiarato la pubblica utilità dell’immobile, richiamando l’art. 98, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
Le proprietarie hanno impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Molise, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione della disciplina sulle espropriazioni culturali. In particolare, hanno sostenuto che l’esproprio avrebbe reso inaccessibili altri fondi, che la dichiarazione sarebbe stata inutile e che sarebbe stato necessario un progetto complessivo di restauro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il collegio rileva che la tesi dell’interclusione dei fondi non è sorretta da alcun riscontro probatorio. L’amministrazione aveva già indicato nel procedimento un percorso alternativo di accesso, e la planimetria catastale prodotta dalle stesse ricorrenti non smentisce tale indicazione. La parte si è limitata ad asserire l’impraticabilità del passaggio, senza allegare elementi di verifica.
Quanto alla pretesa inutilità della dichiarazione, le fotografie versate in atti non dimostrano la natura pertinenziale del fabbricato rispetto all’abitazione adiacente. Anzi, dalle immagini emerge che i fabbricati versano in stato di conservazione non ottimale. Neppure la censura sulla violazione dei principi di buon andamento e collaborazione risulta specificata e provata. Non si ravvisa, dunque, alcun deficit istruttorio né travisamento dei fatti.
Il secondo motivo concerne il riparto tra le fattispecie espropriative del codice dei beni culturali. Il Tribunale ricostruisce la disciplina: l’art. 95 d.lgs. n. 42/2004 riguarda l’espropriazione del bene già culturale, finalizzata all’acquisizione per migliorarne tutela e fruizione; gli artt. 96 e 97 riguardano invece l’espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, ove l’immobile non è vincolato ma è in rapporto con il bene culturale. Solo in queste ultime ipotesi l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 98, comma 2.
Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato n. 669 del 2015, TAR Campania n. 1467 del 2020 e TAR Molise n. 445 del 2019, che distingue le due fattispecie in ragione dell’oggetto e dello scopo dell’espropriazione. Nel caso concreto l’area è inclusa in una zona di rispetto apposta con provvedimento di vincolo indiretto e ricade nel complesso archeologico; le relazioni scientifiche richiamano espressamente l’interesse a migliorare le condizioni di tutela e di godimento del bene. Il procedimento è pertanto riconducibile all’art. 95, con la conseguenza che la dichiarazione ministeriale è legittima e che il progetto non era necessario.
Il Tribunale richiama infine la sentenza del Consiglio di Stato n. 1696 del 2021, che ha confermato la legittimità dell’azione espropriativa complessivamente dispiegata per la valorizzazione del Parco. Le spese sono compensate per le eccezionali ragioni ravvisate.
Nota della Redazione
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