Ottemperanza al giudicato per spese di lite: astreinte e commissario ad acta (TAR Campania n. 2140 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. è esperibile quando la sentenza del giudice amministrativo sia passata in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha finalità sanzionatoria e compulsoria ed è equamente determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con limite massimo del 10% del valore della sorte capitale. Per il caso di persistente inadempimento va nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., non costituendo l’esaurimento dei fondi di bilancio né la mancanza di disponibilità di cassa causa legittima di impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato dichiaratosi antistatario, ha agito per l’esecuzione della sentenza con cui il TAR Campania aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate in 300,00 euro oltre accessori. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato in atti, e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, avvenuta nel luglio 2025.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne ha riconosciuto la natura sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l’adempimento del debitore. L’ha quindi fissata in una somma pari agli interessi legali calcolati su quanto spettante al ricorrente, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione e fino all’effettivo adempimento, entro il limite massimo complessivo del 10% del valore della sorte capitale.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla formale richiesta della parte.
Il Collegio ha infine rammentato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria, comprese le opportune variazioni di bilancio. Le spese di lite del giudizio sono state liquidate a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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